Il professionista che, dopo aver trattenuto per sé acconti versati dai propri clienti, ometta di espletare l’incarico professionale, di dare notizie sulle pratiche a lui affidate e non restituisca i relativi documenti ai clienti pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e correttezza professionale. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 11 ottobre 1996, n. 131