Sussiste violazione dell’art. 42 c.d.f., secondo il quale l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto a seguito della formale diffida impartita dall’Ordine e, con colpevole ritardo, dopo ben oltre tre mesi dalla rinunzia ai mandati, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).
Tag: cdf (nuovo) art. 33
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 24 (rapporti con il C.d.O.), 38 (adempimento del mandato), 40 (obbligo di informazione) 42 (restituzione documenti) c.d.f., il professionista che, incaricato di procedere in sede giudiziaria per il recupero di un credito, ritardi o ometta senza giustificato motivo il compimento degli atti connessi all’espletamento del mandato ricevuto, non fornisca al cliente le informazioni richieste in ordine alla effettiva notificazione del decreto ingiuntivo e all’esito del pignoramento eventualmente tentato, nonché, infine, manchi di rispondere alla lettera di richiesta di chiarimenti inviata dal C.O.A. (Nella specie, il C.N.F. ha confermato la sanzione, inflitta dal C.d.O., della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 201
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico – Prova – Onere
Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro. (Nella specie, il Consiglio ha ritenuto provati gli addebiti, relativi alla mancata comunicazione al cliente di notizie sull’esito del procedimento ed alla successiva omessa restituzione dei fascicoli, in base alle dichiarazioni dell’esponente ed alla valutazione ex art. 116 c.p.c. del contegno dell’incolpato, sul quale deve gravare la prova positiva di aver restituito ed informato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 marzo 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GALATI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 197
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Sostituzione del collega nell’attività di difesa – Restituzione di documenti – Fattispecie – Revoca del mandato – Successiva richiesta e mancata consegna delle copie autentiche della sentenza con formula esecutiva – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i precetti deontologici enunciati dagli artt. 33 e 42 C.D.F. l’avvocato che, pur dopo la revoca del mandato, richieda e trattenga le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza pronunziata in favore del cliente, così contravvenendo sia all’obbligo di adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l’assistito, sia all’obbligo di restituzione senza ritardo dei documenti, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l’esecuzione del titolo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Obbligo di informazione – Violazione – Omessa restituzione di documenti
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e. 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico
Mentre l’obbligo del professionista di restituire alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato quando ne sia fatta richiesta va contemperato con il diritto del primo di trattenere la documentazione per il tempo necessario alla tutela del suo diritto dal compenso, il ritardo nella restituzione, al fine di poter integrare un illecito disciplinare, deve essere di entità apprezzabile e, in ogni caso, non giustificato. Deve pertanto ritenersi censurabile il comportamento del professionista che non ottemperi alla richiesta di restituzione se non con notevole ritardo, considerato anche il tempo occorrente alla tutela dei suoi diritti, o che disattenda l’ordine di deposito dell’Ordine territoriale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 10 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 20
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti.
La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all’art. 42 c.d.f. che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell’avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle cd “asimmetrie informative” e non è in grado di dare indicazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto, dei quali generalmente non ha precisa conoscenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 135
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata restituzione di documenti – Illecito deontologico
Ai sensi dell’art. 66, comma 1, del R.D.L. n. 1578 del 1933 e dell’art. 42 del codice deontologico forense, l’avvocato ha l’obbligo di restituire immediatamente ai propri assistiti tutti gli atti ed i documenti in suo possesso, ivi compresi i fascicoli di parte depositati nei vari giudizi, fatta salva la facoltà di trattenere copia della documentazione, pur senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 30 settembre 2008, n. 101
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti – Richiesta – priva di forma scritta – Irrilevanza.
L’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia semplice richiesta; quest’ultima, pertanto, non deve rivestire la forma scritta al fine di far sorgere nel professionista il predetto obbligo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 25 settembre 2008, n. 90
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Illecito deontologico
L’art. 42 c.d.f. fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 27 ottobre 2006) .Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 20