Tag: cdf (nuovo) art. 30

  • L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

    L’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui ex art. 30 cdf si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte

    L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l’agire degli avvocati e mirano a tutelare l’affidamento che la colletività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. Vìola quindi in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità il professionista che abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • Gestione di denaro altrui: l’illecito trattenimento del denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte

    L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale (art. 30 ncdf, già art. 41 codice previgente), sicché integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che trattenga per sé il denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 30 cdf), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’indebita appropriazione di somme spettanti al cliente

    Vìola gli artt. 40 e 41 del Codice Deontologico previgente e 27 e 30 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato che omette di fornire informazioni sullo stato e sull’esito dell’incarico, in particolare, sulla gestione delle somme affidategli e fatte transitare sul proprio conto corrente; inoltre omette di restituire al cliente, anche dopo formale richiesta, di un nuovo difensore di questi, l’importo di € (superiore a 10.000,00) residuato a sue mani, affermando di imputarlo a proprio compenso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 19 del 15 aprile 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Radiazione per l’avvocato che compromette, in modo grave e reiterato, il rapporto di fiducia col cliente

    A) vìola i doveri di diligenza (art. 8 CDF 1991), di corretto adempimento del mandato (art. 38 CDF 1997) e di informazione (art. 40 CDF 1997), l’avvocato che omette di presenziare all’udienza di discussione della causa affidatagli, di informare il cliente dell’esito della controversia, suggerendogli poi di non ritirare una notifica a lui inoltrata personalmente, così esponendolo a subire gli atti esecutivi conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza; infine, di essersi poi reso irreperibile, in tale modo pregiudicando gli interessi del cliente.
    B) vìola i doveri di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 26 CDF), l’avvocato che, avendo ricevuto mandato di presentare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. di un pignoramento, depositava solo parte (un quinto) della somma consegnatagli a tale fine dal cliente, insufficiente per l’accoglimento dell’istanza, e per non aver provveduto alla notifica della medesima ai creditori nei termini prescritti, così determinandone il rigetto, con conseguente pregiudizio per il cliente;
    C) vìola l’art. 30 CDF l’avvocato che trattiene parte della somma consegnatagli dal cliente, anziché versarla in Cancelleria all’atto della presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 23 del 22 gennaio 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola gli artt. 10 e 30, commi 1 e 2, CDF l’avvocato che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita per averlo trattenuto per oltre un anno senza il consenso del cliente, essendogli stato revocato il mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. Bertani), decisione n. 24 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

  • La violazione degli obblighi deontologici nei rapporti economici con il cliente

    A) Vìola l’art. 9 CDF l’avvocato che trattiene indebitamente somme che dovevano essere restituite all’assistito, nonché l’art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio dell’assistito;
    B) Vìola l’art. 29 comma 2 CDF, l’avvocato che non tiene la contabilità o quantomeno non rende alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla presenza di “fondi” nel proprio conto corrente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 19 aprile 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI OTTO MESI

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola i doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt. 6 e 8 CD previgente (art. 9 e 12 CDF), di puntualità e diligenza nella gestione del danaro altrui, art. 41 CD previgente (art. 30 CDF) l’avvocato che direttamente incassa e indebitamente trattiene l’importo spettante al cliente, relativo al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro, senza informare il cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 57 del 24 settembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI