Tag: cdf (nuovo) art. 30

  • L’appropriazione indebita di somme spettanti al cliente

    Viola l’art. 30 CDF (gestione denaro altrui) l’avvocato che trattiene somme erogate dalla compagnia assicurativa destinate ai propri assistiti, e l’art. 27 CDF per non avere riferito ai propri assistiti lo svolgimento della pratica ed in particolare sulle proposte risarcitorie formulate dalla compagnia assicurativa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. di Francia), decisione n. 87 del 9 novembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola gli artt. 1 e 10 CDF l’avvocato che, nell’esercizio della sua attività professionale, trattiene per oltre cinque anni le somme versategli dalla controparte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Ghirardi), decisione n. 1 del 10 gennaio 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI CINQUE MESI

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola l’art. 30 comma 2 CDF (art. 41, canone 1 CD previgente) l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto dalla controparte in esecuzione di una sentenza di condanna).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Mattioli), decisione n. 25 del 27 marzo 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUINDICI MESI

  • Compensazione: i limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla controparte a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

    Incorre in violazione deontologica l’avvocato che trattenga la somma inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all’art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDF), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l’art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDF), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

    Vìola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DICIOTTO MESI

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pantanali), decisione n. 66 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 30 comma 1 e 2, 31 comma 1 e 2 e 29 commi 6 e 7 CDF l’avvocato che si fa bonificare, sul proprio conto, dalla controparte senza l’autorizzazione della propria assistita, ed all’insaputa della stessa, una ingente somma di danaro costituente l’esecuzione di transazione conclusa tra le parti e poi la trattiene anche successivamente alla richiesta di consegna formulata dalla propria assistita opponendo propri asseriti crediti professionali nei di lei confronti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. e rel. Spezia), decisione n. 1 dell’11 dicembre 2015

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • La ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Gaziano), sentenza n. 35 del 25 febbraio 2020

  • Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

    Atteso che, ai sensi dell’art. 41, canone I, c.d.f. (ora art. 30 ncdf), l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14

  • Gestione di denaro altrui: l’illecito trattenimento del denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte

    L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale (art. 30 ncdf, già art. 41 codice previgente), sicché integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che trattenga per sé il denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 19 marzo 2018, n. 4