Tag: cdf (prev.) art. 28

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Produzione in giudizio di lettera contenente proposta transattiva – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando contengano esposizioni di fatti, illustrazione di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente riservate; e tale prescrizione non ammette deroghe anche in presenza di esigenze difensive, in quanto dettata a tutelare il corretto esercizio della professione di avvocato e non interessi estranei ad essa. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 giugno 2004)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 20 giugno 2005, n. 91

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di lettera contenente una proposta transattiva – Illecito deontologico.

    L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata peraltro come “riservata”, e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 aprile 2001).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 66

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Dovere di colleganza – Utilizzo in giudizio di corrispondenza scambiata con il collega – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente “riservate”. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 11 ottobre 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 70

  • Si chiede (quesito del COA di Forlì-Cesena) se l’art. 28 del C.d.f. si riferisca esclusivamente ai rapporti tra colleghi avvocati od anche ai rapporti tra avvocati ed altri soggetti interessati; in particolare se sussista violazione dell’art. 28 del C.d.f. nel caso di produzione in giudizio di corrispondenza riservata e non producibile proveniente da un terzo che non rivesta la qualifica di avvocato e nel caso negativo, come opinato dal C.O.A. richiedente, se si configuri comunque una violazione del principio generale di lealtà e correttezza di cui all’art. 6 del C.d.f.

    Il quesito va preliminarmente integrato specificandosi che per “corrispondenza riservata e non producibile pervenuta da un terzo non avvocato” deve necessariamente intendersi esclusivamente quella su cui sia apposta la condizione di riservatezza, essendo del tutto pacifica la producibilità di una missiva proveniente da altri soggetti priva di tale dicitura e contenente proposte transattive (ipotesi, quest’ultima, che invece imporrebbe il vincolo della riservatezza ove fosse intervenuta tra avvocati).

    La risposta al quesito presuppone l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sulla corrispondenza: già la stessa etimologia del termine (prescindendo dal significato di carteggio tra soggetti aventi una certa regolarità e/o un metodo di comunicazione) rivela significatamente come il documento cartaceo non possa essere definito di una sola delle due parti “corrispondenti” e come con il recapito si realizzi l’acquisto della proprietà e della disponibilità della missiva in capo al ricevente.
    Sotto il profilo civilistico la spedizione della missiva costituisce manifestazione tacita della volontà dispositiva del mittente di far conoscere al destinatario una determinata situazione o una serie di elementi che, nell’ottica del mittente stesso, rivestano un qualche interesse per il destinatario talché con l’invio ed il ricevimento si riproduce, sostanzialmente, la struttura del contratto traslativo in virtù della comune determinazione, e cioè del mutuo consenso, che si manifesta con la traditio.
    Le considerazioni che precedono portano ad escludere che la proprietà della missiva inviata rimanga in capo al mittente e non sia nella disponibilità del destinatario a favore del quale non può configurarsi una detenzione senza titolo.
    Venendo al quesito specifico in primo luogo deve sottolinearsi come il tenore della lettera dell’art. 28 c.d.f. sia inequivoco secondo il brocardo “ubi lex non distinguit…”: riferendosi specificatamente alla “corrispondenza scambiata con i colleghi” la norma vuole esplicitamente escludere dal novero degli aventi diritto alla riservatezza tutti coloro che non rivestano la qualifica di avvocati.
    Se la ratio è quella di consentire agli avvocati un libero esercizio del mandato difensivo nell’interesse preminente del proprio assistito, allora il rigore della norma speciale non può venir modificato dall’integrazione con altra e diversa norma generale (nella specie l’art. 6 del c.d.) da applicarsi analogicamente, ma in senso difforme, sì da incrinarne la portata.
    La giurisprudenza del C.N.F. è costante nell’affermare l’ampiezza del principio di riservatezza (prima e dopo il giudizio, anche in caso di cessazione e/o successione del mandato) e nel negare la possibilità di riesame o di interpretazione del contenuto della corrispondenza a fronte dell’apposizione della clausola: tali limitazioni si giustificano sul piano deontologico in ragione dell’appartenenza all’Ordine che assoggetta gli iscritti alle norme dell’ordinamento professionale dettate dalla specificità della professione forense che, non a caso, è regolata dal principio della doppia fedeltà (all’ordinamento ed al cliente).
    Estendere la portata dell’art. 28 c.d.f. attraverso l’applicazione dell’art. 6 c.d.f. comporterebbe una facoltà di interpretare la clausola di riservatezza della corrispondenza che, in quanto assoluta, non è suscettibile di essere valutata per ricavarne una maggior o minor portata sì da istituire una sorta di scala gerarchica della non producibilità a seconda della provenienza della missiva e/o dell’inserimento della clausola da parte del terzo.
    L’art. 2967 c.c. impone alle parti di provare i fatti e cioè di produrre tutta la documentazione utile (o ritenuta tale) al fine dell’accoglimento della domanda: nel rispetto del principio di cui all’art. 88 c.p.c., ed in ossequio all’obbligo di “difendere gli interessi delle parti assistite nel miglior modo possibile”, l’avvocato può e deve utilizzare quei documenti che legittimamente detenga (per essergli pervenuti direttamente quale difensore del cliente o dal cliente stesso) la cui produzione è finalizzata a conseguire un risultato processuale nell’interesse del proprio assistito.
    Si osservi che in materia penale sono previste sanzioni solo per chi faccia uso di documenti illegittimamente acquisiti, o ne faccia un uso illegittimo o, ancora, violi la corrispondenza a lui non diretta portandola a conoscenza di terzi mentre in tema di privacy il c.d. principio di pari rango consente l’utilizzazione anche dei dati sensibili, che pur godono di una più ampia copertura normativa, per far valere un diritto in giudizio.
    In tale contesto riconoscere a terzi estranei all’Ordine Forense il potere di limitare, richiamandosi al Codice deontologico, la producibilità della corrispondenza comporterebbe un’indebita compromissione dell’esercizio del mandato professionale che andrebbe a detrimento del più elevato interesse da tutelarsi (quello del cliente).
    Con ciò introducendosi un tertium genus di corrispondenza (quella proveniente dai terzi) assistito da un eguale o minor grado di riservatezza a seconda che il mittente ritenga o meno di apporre la dicitura riservata.
    Ed ulteriormente è da osservare che assoggettare l’avvocato al vincolo di riservatezza della corrispondenza oppostogli da un terzo estraneo potrebbe comportare un pregiudizio alle ragioni del cliente anche sotto forma di interferenza con le scelte processuali, atteso che la presenza di un obbligo deontologico potrebbe comportare per l’avvocato la necessità di escludere dal processo circostanze che egli ha appreso per questa via, e dunque di agire con sacrificio delle ragioni della parte assistita, per di più sulla base di una determinazione (ossia l’apposizione della clausola di riservatezza) che è e rimane atto unilaterale della controparte.
    In conclusione si deve rilevare che, a fronte del principio generale della libertà di corrispondenza e di utilizzazione della stessa, il precetto deontologico di cui all’art. 28 c.d.f. rappresenta norma di carattere derogatorio posta a presidio del corretto svolgimento della funzione di mediazione tra le parti cui l’avvocato può essere chiamato; non possono pertanto individuarsi nel rapporto tra un avvocato ed un altro soggetto regole comportamentali comuni, mutuabili dal sistema deontologico forense, idonee a configurare un affidamento in assenza di un criterio di reciprocità.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 23 febbraio 2011, n. 31

  • Il quesito (del COA di Trento) riguarda l’applicazione e l’interpretazione dell’art. 28 c.d.f., e in particolare: a) se sia facoltà dell’avvocato – destinatario di corrispondenza riservata da parte di un collega – di estrapolare frasi ritenute offensive/ingiuriose del proprio decoro ed utilizzarle per la presentazione di querela nei confronti del mittente avvocato firmatario e/o comunque nei confronti del cliente di questi; b) se sia facoltà dell’avvocato destinatario consegnare al proprio cliente copia della corrispondenza contenente frasi ingiuriose e/o diffamatorie rivolte nei confronti dello stesso (eventualmente dopo aver ricoperto con omissis le parti irrilevanti a tal fine) sì da consentirgli di proporre eventualmente formale querela.

    La Commissione osserva come costituisca principio inequivoco quello secondo il quale la riservatezza delle corrispondenza è volta, nel preminente interesse del cliente, da un lato a consentire ampiezza e libertà di comunicazione e collaborazione tra i legali nella trattazione delle lite e, dall’altro, a conservare una posizione di estraneità al contenzioso senza personalizzare la vicenda, sì da mantenere la propria assistenza all’ambito esclusivamente tecnico.

    Tali essendo le premesse non può certo affermarsi che il diritto alla riservatezza possa porsi come causa di giustificazione per gli eventuali reati di diffamazione e/o ingiuria commessi a mezzo della corrispondenza stessa.
    La riservatezza, rectius il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata, opera in riferimento alla pendenza di un giudizio, o di una trattativa stragiudiziale, ma non nel senso di imporre agli avvocati di dover conservare nel proprio foro interno, senza trarne le dovute conseguenze, quanto sia stato espresso nelle comunicazioni in modo offensivo e/o ingiurioso a loro carico.
    In ipotesi di illecito penale e/o disciplinare, la lettera diviene il mezzo di commissione dell’illecito (onde sarebbe passibile di sequestro nel primo caso) ed opinare diversamente significherebbe far assurgere la riservatezza della corrispondenza a condizione di non punibilità per quanto di rilievo penale o disciplinare eventualmente contenuto nella stessa.
    Talché l’avvocato ha sicuramente diritto di svolgere le azioni civili e/o penali e/o disciplinari qualora ritenga di essere stato offeso e/o ingiuriato per il tramite di una lettera utilizzando la stessa, trattandosi di legittimo esercizio di un diritto.
    Al secondo quesito deve darsi risposta negativa premettendosi come sussista, stante l’inequivoco tenore dell’art. 20 c.d.f., legittimazione dell’avvocato a richiedere l’intervento del C.O.A. in ipotesi di lettere di colleghi che contengano espressioni offensive e/o diffamatorie e/o ingiuriose nei confronti di terzi.
    Tanto premesso, non può ritenersi che l’avvocato sia autorizzato a consegnare la corrispondenza riservata al proprio cliente: il canone complementare III dell’art. 28 c.d.f. prevede espressamente tale divieto di consegna estendendolo anche a carico dell’eventuale nuovo difensore.
    Né può indurre a diverse conclusioni l’accorgimento di coprire con omissis le parti ritenute irrilevanti perché il divieto opera per le missive riservate sotto il profilo documentale e nella loro interezza, ma non frazionatamente nel corpo delle stesse.
    Va rilevato ulteriormente, per sottolineare l’inammissibilità di diversa soluzione, che opinare diversamente comporterebbe l’attribuzione all’avvocato del potere di provocare, impedire, favorire e/o orientare con diversa incisività le eventuali iniziative disciplinari-giudiziali nei confronti di colleghi facendo apparire (o meno) tutte (o alcune) le frasi “incriminate”.
    Il superamento del divieto di cui al canone III dell’art. 28 c.d.f. neppure potrebbe essere giustificabile con l’intento di ampliare la tutela al proprio assistito perché il fedele e corretto espletamento del mandato difensivo non può assumere maggior pregio ed efficacia grazie alla violazione del vincolo di riservatezza della corrispondenza tra colleghi.
    Tale principio fondamentale, che non può essere modulato sulla base della maggiore o minore illiceità delle locuzioni contenute nelle lettere, è , come si è osservato, previsto nel preminente interesse “giudiziale” del cliente che, in un ottica di bilanciamento tra le contrapposte esigenze, deve ritenersi prevalente sull’interesse “privato” della parte ad esercitare eventuali azioni a tutela della propria immagine compromessa nell’ambito di una corrispondenza riservata.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 14 gennaio 2011, n. 15

  • Art. 28 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

    Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
    I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
    II. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
    III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.