Il fondamento del principio generale enunciato dall’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (“divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) è, all’evidenza, quello di assicurare all’avvocato, nel corso del giudizio ma anche nella fase precedente, la possibilità di interagire (nel preminente interesse del cliente) anche per iscritto con il collega di controparte in piena libertà e senza il timore che la corrispondenza scambiata possa essere utilizzata in giudizio, mediante sua produzione o divulgazione, così da danneggiare la parte rappresentata, essendo ovvio che, se una siffatta guarentigia non sussistesse, ne risulterebbe limitata e pregiudicata la sua sfera d’azione e , in particolare, la possibilità di iniziative conciliative, risultandone così mortificata una delle funzioni più qualificanti (quella, appunto, tesa alla conciliazione della lite) dell’attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38