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  • La ratio dell’art. 28 codice deontologico

    Il fondamento del principio generale enunciato dall’articolo 28 codice deontologico (“divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) è, all’evidenza, quello di assicurare all’avvocato, nel corso del giudizio ma anche nella fase precedente, la possibilità di interagire (nel preminente interesse del cliente) anche per iscritto con il collega di controparte in piena libertà e senza il timore che la corrispondenza scambiata possa essere utilizzata in giudizio, mediante sua produzione o divulgazione, così da danneggiare la parte rappresentata, essendo ovvio che, se una siffatta guarentigia non sussistesse, ne risulterebbe limitata e pregiudicata la sua sfera d’azione e , in particolare, la possibilità di iniziative conciliative, risultandone così mortificata una delle funzioni più qualificanti (quella, appunto, tesa alla conciliazione della lite) dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • L’impugnazione deve esprimere una specifica censura, non un mero dubbio interpretativo

    L’impugnazione che, anziché contenere una critica specifica alla decisione impugnata (fondata ad esempio sull’affermazione di una opzione interpretativa diversa da quella fatta propria dal Consiglio dell’Ordine), si risolva nella mera proposizione di un dubbio interpretativo, è perciostesso l’inammissibile (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA locale per aver prodotto corrispondenza riservata nel giudizio in cui era parte costituita in proprio. Nel ricorso al CNF, l’incolpato, anziché formulare una precisa censura avverso la decisione impugnata, si limitava a chiedere se il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza definita riservata valga anche per la corrispondenza dell’avvocato che sia personalmente parte in giudizio, lamentando che l’art. 28 del codice deontologico forense non chiarisca la questione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33

  • La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati

    L’art. 28 Cod. deont. ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha richiesto, con nota 20 aprile 2012 Prot. n. 2454/2012, il parere della Commissione in merito al seguente quesito: “Viola il principio deontologico di cui all’art. 28 c.d. l’avvocato il quale produce in giudizio una lettera dell’avversario, da questi non espressamente qualificata come riservata, che proponga il pagamento rateizzato di somma il cui importo era stato precedentemente oggetto di autonoma determinazione tra le parti mediante una scrittura privata?”.

    Osserva la Commissione che, dall’impostazione del formulato quesito, deve presumersi che la scrittura privata ricognitiva dell’obbligazione pecuniaria non contenga la determinazione convenzionale delle modalità di suo pagamento o contempli termini diversi di adempimento; di talché, la corrispondenza scambiata tra gli avvocati interessati possa contenere un quid pluris rispetto alla accordo privato di riferimento, integrandone o modificandone un aspetto sostanziale del contenuto.
    L’art. 28 del Codice deontologico forense, nel sancire (in via di principio generale e salve le eccezioni contemplate nei suoi tre canoni accessori) il divieto di produzione o riferimento in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, assimila nella preclusione sia quella espressamente qualificata come riservata, sia quella contenente, comunque, proposte transattive.
    Il divieto non attiene, dunque, alla veste formale data alla corrispondenza con l’indicazione della sua riservatezza, bensì al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti rappresentate.
    A tenore del quesito, la corrispondenza in questione prospetta una modalità determinata di pagamento presumibilmente diversa da quella pattuita, evidentemente al fine di conseguire un’intesa novativa della scrittura privata stipulata dalle parti interessate.
    In tale prospettiva ricostruttiva, la Commissione ritiene che la detta corrispondenza non sia producibile in giudizio.
    Non opera, infatti, nei termini in cui il caso concreto è desumibile dal formulato quesito, la previsione del I canone dell’art. 28 del Codice deontologico forense, poiché la corrispondenza stessa, in quanto contenente una proposta nuova rispetto all’assetto di interessi portato dalla scrittura privata di riferimento, non può essere considerata meramente attuativa del medesimo
    Né il quesito, nella sua sintetica impostazione, consente alla Commissione di valutare l’eventuale incidenza sulla fattispecie del II canone dell’art. 28 del Codice deontologico forense, che facoltizza la produzione della corrispondenza che contenga assicurazione circa l’adempimento della prestazione dovuta dalla parte interessata.
    Si ribadisce pertanto la non producibilità in giudizio della corrispondenza di cui al quesito proposto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 35

    Quesito n. 154

  • Si chiede (da parte del COA di Forlì Cesena) se sia possibile la produzione in giudizio della corrispondenza qualificata come “riservata non producibile (in particolare fax) inerente un accordo di conciliazione consistente in una dilazione di pagamento e una dichiarazione di accettazione della diversa dilazione di pagamento proposta dalla cliente dello scrivente procuratore”.

    La corrispondenza qualificata come “riservata – personale non producibile” non è producibile ex art. 28 c.d., a meno che non costituisca (art. 28, canone I, c.d.) attuazione di un accordo perfezionato o assicuri (art. 28, canone II, c.d.) l’adempimento delle prestazioni richieste.
    Ne deriva che, se per corrispondenza “inerente” un accordo di conciliazione si intende il riferimento all’attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato.
    Va quindi riaffermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’accettazione conforme.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 13

    Quesito n. 126

  • Il Consiglio dell’Ordine di Verona chiede “se sia deontologicamente corretta la produzione di corrispondenza, qualificata riservata dall’estensore, o contenente proposte transattive, qualora la produzione provenga dalla parte che l’ha redatta, non contenga alcun riferimento ad eventuali proposte transattive della controparte e sia formulata con espresso riferimento al disposto dell’art. 91 comma 1 secondo inciso c.p.c.”.

    Va premesso che il divieto di cui all’art. 28 del Codice deontologico (c.d.) inibisce la possibilità di provare in giudizio, attraverso la produzione di corrispondenza scambiata tra avvocati od il riferimento al contenuto dello stessa, un atto costituente proposta transattiva all’esclusivo fine di consentire la libertà e la riservatezza della corrispondenza tra avvocati nell’interesse del cliente ma non inibisce di provare in altro modo l’esistenza di una proposta transattiva attraverso diverse prove (testimoniali o documentali).
    Ancorché non possa pervenirsi alla soluzione del quesito interpretando le norme processuali, va premesso che l’ambito applicativo delle nuove disposizioni pare far riferimento al tentativo di conciliazione previsto per il processo ordinario di cognizione ex art. 185 c.p.c.: la modifica dell’art. 91 c.p.c. è stata infatti introdotta in tema di responsabilità generale delle parti in sede processuale, essendo contenuta nel capo IV del Titolo III del vigente c.p.c., mentre sul piano letterale non vi sono elementi che portino a ritenere che l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. co. 1° secondo inciso possa essere estesa anche ai tentativi conciliativi stragiudiziali di talché anche quanto accada al di fuori del processo possa essere valutabile al fine della condanna alle spese.
    L’interpretazione testuale della lettera del II comma dell’art. 91 c.p.c., e cioè la limitazione dell’oggetto della condanna alle sole spese del processo “maturate dopo la formulazione della proposta” (non accettata), porta a ritenere che la proposta conciliativa prevista dalla norma in parola sia solo quella formulata dopo la proposizione della domanda giudiziale essendo dirimente la pendenza della causa che, secondo lo schema previsto dall’art. 185 c.p.c., non prevede una pluralità di procedure conciliative giudiziali ma solo quella che si instaura a seguito di concorde richiesta delle parti.
    Prescindendo dall’enunciato letterale della norma (comunque di dubbia interpretazione anche in dottrina quanto alla individuazione della proposta conciliativa rilevante) va osservato che estendere la valenza ex art. 91 c.p.c. ad ogni forma di proposta transattiva proveniente dall’avvocato significherebbe privare di ogni significato i principi sottesi all’art. 28 c.d. consentendo di aggirarne il divieto facendo strumentalmente intervenire il cliente sul piano extraprocessuale per acquisire elementi a sostegno della propria posizione processuale, introducendo nella causa una corrispondenza non finalizzata a convinti tentativi di conciliazione ma, piuttosto, ad evitare o limitare le condanne nelle spese.
    É da osservare che, costituendo la non producibilità della corrispondenza scambiata tra colleghi un obbligo particolare nell’ambito del più ampio dovere di segretezza e riservatezza di cui all’art. 9 C.D., riconoscerne la possibilità di produzione a fini di cui all’art. 91 c.p.c. co. 1° comporterebbe l’introduzione di un tertium genus di corrispondenza (comunque producibile, mai producibile e producibile ex art. 91 c.p.c.) che determinerebbe l’attenuazione della portata del precetto deontologico, con una conseguente riduzione dell’affidamento nei confronti dell’avvocato, proprio in virtù dell’indebita dilatazione delle ipotesi derogatorie al divieto di produzione.
    Riconoscere la possibilità di produzione della corrispondenza relativa a qualsiasi ipotesi di procedura conciliativa si porrebbe quindi non solo in contrasto con il valore della dimensione deontologica, che non deve essere contenuta nell’ambito strettamente professionale, ma pregiudicherebbe l’interesse sostanziale del cliente limitando la discrezionalità della condotta dell’avvocato che sarebbe costretto ad orientare le proprie difese, da svolgersi invece con prudente riservatezza ed ampia libertà, curando di evitare che il tenore della propria corrispondenza possa avere ripercussioni sulla pronuncia in ordine alle spese: si deve quindi affermare che le modifiche intervenute all’art. 91 c.p.c. non possono comportare una deroga al divieto di produzione della corrispondenza scambiata tra colleghi di cui all’art. 28 c.d.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 11

    Quesito n. 116

  • Il quesito (del COA di Ferrara) verte sull’interpretazione della disposizione di cui all’art. 28 del codice deontologico forense, ed in particolare sulla necessità di includere nel divieto di produzione in giudizio di “lettere qualificate riservate” anche le missive di cui è stato autore colui che intende esibirle in giudizio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “È necessario premettere che la Commissione consultiva non può pronunciarsi allorquando tale intervento possa interferire con lo svolgimento della funzione disciplinare degli Ordini, ovvero anticipare la trattazione di fattispecie poi oggetto di cognizione del C.N.F. in sede giurisdizionale.
    Tuttavia, in via del tutto astratta, si deve convenire che, essendo l’interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei dei rapporti tra colleghi, si ritiene che il divieto di cui all’art. 28 c.d.f. faccia riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi, in ispecie quando la sua produzione è in grado di danneggiare ingiustamente la controparte (come nel caso di lettera contenente proposta transattiva).
    Perciò la risposta al quesito posto dall’ordine è di segno positivo, salva l’autonomia nella verifica delle circostanze di specie, oggettive e soggettive, che permane integra per ciascun giudizio deontologico.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 aprile 2008, n. 19

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la sussistenza o meno di un obbligo in capo al difensore di rendere testimonianza sul contenuto di proposte transattive di cui si è avuto conoscenza nel corso di un giudizio.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
    – L’art. 28 del codice deontologico forense impone all’avvocato il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
    Tale divieto deve ragionevolmente intendersi esteso ad ogni forma di corrispondenza con i colleghi (anche orale, telefonica o telematica) e non solo alla corrispondenza scritta; deve ritenersi del tutto inderogabile quando il dialogo fra colleghi sia stato espressamente o implicitamente qualificato come riservato. Conseguentemente, il contenuto di conversazioni riservate tenute da avvocati anche su proposte transattive deve essere qualificato oggetto di conoscenza “per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”, e quindi oggetto di segreto professionale ai sensi dell’art. 200 c.p.p.; tale qualificazione comporta la facoltà di astensione dal deporre come testimone, prevista dall’art. 249 c.p.c., per il richiamo contenuto in tale norma.
    La facoltà di astensione accordata dal legislatore di rito, correlata con la prescrizione deontologica innanzi richiamata, comporta per l’avvocato l’esclusione dell’obbligo di rendere testimonianza sulle proposte transattive trasmesse dal difensore della controparte; né sul doveroso esercizio della facoltà di astensione può incidere la volontà della parte assistita, trattandosi di regole stabilite nell’interesse generale al corretto esercizio della professione d’avvocato, e quindi di interessi estranei al legittimo suo potere di disposizione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 61

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva “riservata” ricevuta dal collega di controparte – Illecito deontologico – Precedente acquisizione processuale del relativo contenuto – Irrilevanza

    La produzione in giudizio di una lettera qualificata riservata personale non diviene priva di rilevanza disciplinare allorquando il suo contenuto sia comunque processualmente acquisito sulla base degli scritti difensivi e della prova documentale, i quali siano tali da far perdere alla corrispondenza il carattere di riservatezza rendendola altresì ininfluente ai fini della decisione. La lettura sistematica dell’art. 28 c.d.f. non consente invero di valutare, ai fini disciplinari, l’utilità e l’influenza della produzione della corrispondenza scambiata fra avvocati, rilevando la sola considerazione che l’avvocato abbia scritto ed inviato quella specifica lettera con la volontà espressa di mantenerla nello stretto ambito di personale colleganza.
    La lettera riservata personale costituisce esercizio di una libertà svincolata da ogni valutazione circa la scelta fatta da chi ha espressamente voluto la riservatezza, ed è soltanto l’autore che può sciogliere il vincolo della riservatezza, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contenuto della corrispondenza risulti illecito.
    L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 198

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Divieto di produzione in giudizio di missiva contenente proposta transattiva – Eccezioni – Inconfigurabilità

    La norma di cui all’art. 28 c.d. mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale.
    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
    La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 15 luglio 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 159