Il divieto ex art. 28 cdf di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi opera anche in caso di cessazione e/o successione del mandato.
Tag: cdf (prev.) art. 28
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Il duplice oggetto del divieto di cui all’art. 28 codice deontologico
Mentre la prima parte dell’art. 28 cdf esclude la possibilità che possano essere prodotte o riferite in giudizio le lettere cui sia stata apposta la clausola “riservata” da parte del mittente, la seconda parte dell’art. cit. riguarda invece quelle lettere che pur non espressamente definite riservate contengano comunque proposte transattive e che sono anch’esse (e dunque come elemento aggiuntivo alla prima limitazione, derivante dall’apposizione della clausola di riservatezza) ritenute non producibili.
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Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra collega opera anche nei confronti del nuovo procuratore
Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso.
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Corrispondenza tra colleghi: irrilevante la dichiarazione di inammissibilità della produzione in giudizio
La decisione del giudice di merito che dichiari -per ragioni procedurali- l’inammissibilità della produzione in giudizio della lettera del collega di controparte qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, attiene strettamente al processo e non incide sul comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 28 CDF, ma semmai rafforza la gravità della condotta deontologicamente scorretta, nella misura in cui questa risulta compiuta anche in violazione delle norme di rito processuale civile stabilite a pena di inammissibilità.
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Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario
In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 cdf, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.
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Le proposte transattive tra colleghi non sono producibili in giudizio
L’art. 28 C.D. fissa il divieto inderogabile ed assoluto di riprodurre o riferire in giudizio non solo le lettere espressamente qualificate come riservate, ma anche la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
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La ratio del divieto di cui all’art. 28 codice deontologico
Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interpersonali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre eccezione alcuna.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
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La sanzione per la violazione dell’art. 28 codice deontologico
In linea generale, e quindi salvo particolari specificità che venissero in rilievo nel caso concreto, la sanzione più adeguata per la violazione del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega ex art. 28 codice deontologico è l’avvertimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, riducendo la sanzione irrogata, da censura ad avvertimento, anche in considerazione dell’incensuratezza disciplinare dell’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
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Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria
Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza ex art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 28 cit. non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto in giudizio un proprio fax, qualificato come riservato personale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’ avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38
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Le due ipotesi vietate dall’art. 28 codice deontologico
Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda due distinte e diverse ipotesi: 1) la corrispondenza tra colleghi qualificata espressamente come tale, ossia “riservata”, e ciò, a prescindere dal suo contenuto oggettivo e dalla sua più o meno rilevante pregnanza in ordine alla decisione della lite; 2) la corrispondenza che, pur non essendo qualificata espressamente come “riservata”, contenga proposte transattive scambiate tra colleghi (così rafforzando ed ampliando il divieto, nella prospettiva, meritevole di tutela, di favorire iniziative di mediazione e di conciliazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38