L’avvocato che non esegue il mandato professionale pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’art. 26 cdf (già art. 38 codice previgente), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 208