Tag: cdf (nuovo) art. 26

  • L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione della firma del cliente nella procura alle liti

    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente comunica al proprio cliente di aver avviato trattative stragiudiziali e successivamente incardinato una causa e che si erano tenute varie udienze; non si costituisce in giudizio e non presenzia ad una udienza di appello; abbandona la difesa del cliente (non precisando le conclusioni in causa) senza informarlo e successivamente senza riscontrare le richieste di spiegazioni e restituire la documentazione.
    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesta l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Gennari), decisione n. 30 del 14 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI

  • Inadempimento al mandato professionale e violazione di obbligo di informazione al cliente

    Vìola i doveri di cui gli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 40 CD del previgente Codice Deontologico, e di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico l’avvocato che non assolve l’incarico conferitogli dal cliente di agire nei confronti di un istituto di credito e per avere fornito al cliente informazioni non rispondenti al vero con riguardo alla attività svolta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 34 del 17 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Inadempimento al mandato e violazione dell’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    Vìola gli artt. 38, 40, 42, 5 e 8 del Codice Deontologico previgente, l’avvocato che omette di riscontare le richieste avanzate dal cliente per avere informazioni sull’esecuzione dell’incarico conferito ovvero omette di dare esecuzione al mandato conferito, ovvero ancora omette di restituire senza ritardo i documenti relativi alla pratica affidatagli.
    Vìola gli artt. 43 e 30 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che omette di corrispondere a più colleghi i compensi (nella specie, per somme superiori a € 20.000,00) loro dovuti per prestazioni svolte su suo incarico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Piccoli), decisione n. 36 del 13 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e le mancate o false informazioni al cliente

    Viola gli artt. 9, 12, 26, 27 e 33 l’avvocato che deposita tardivamente un ricorso al TAR e poi tace l’esito negativo, affermando anzi di avere proposto appello nei confronti di tale sentenza e che il Consiglio di Stato aveva rimesso le parti dinanzi al TAR, in accoglimento dell’impugnazione; per avere poi asserito che il TAR aveva accolto l’originario ricorso e consegnato due pagine di un dispositivo di accoglimento di un ricorso avente un diverso oggetto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 75 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Commette le infrazioni di cui agli articoli 12, 26 e 27 CDF l’avvocato che non deposita tempestivamente l’appello e non informa il cliente sulla inammissibilità dello stesso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Stella), decisione n. 78 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione e di restituzione dei documenti

    1) vìola l’art. 26, 3 comma del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 del Codice Deontologico previgente) e l’art. 27 del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 e 40 del Codice Deontologico previgente), l’avvocato che non compie gli atti inerenti il ricevuto mandato, per non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del proprio assistito e per non aver informato il proprio assistito, quando richiesto, sullo svolgimento del mandato affidatogli;
    2) vìola l’art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 42 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non restituisce alla parte, nonostante ripetute richieste dello stesso anche formalizzate a mezzo del suo successivo difensore, la documentazione da questo ricevuta per l’espletamento del mandato;
    3) vìola gli artt. 16, 1 comma, e 29, 3 comma, del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 15 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al pagamento di un acconto ricevuto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Zauli), decisione n. 6 del 16 febbraio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Radiazione per l’avvocato che compromette, in modo grave e reiterato, il rapporto di fiducia col cliente

    A) vìola i doveri di diligenza (art. 8 CDF 1991), di corretto adempimento del mandato (art. 38 CDF 1997) e di informazione (art. 40 CDF 1997), l’avvocato che omette di presenziare all’udienza di discussione della causa affidatagli, di informare il cliente dell’esito della controversia, suggerendogli poi di non ritirare una notifica a lui inoltrata personalmente, così esponendolo a subire gli atti esecutivi conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza; infine, di essersi poi reso irreperibile, in tale modo pregiudicando gli interessi del cliente.
    B) vìola i doveri di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 26 CDF), l’avvocato che, avendo ricevuto mandato di presentare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. di un pignoramento, depositava solo parte (un quinto) della somma consegnatagli a tale fine dal cliente, insufficiente per l’accoglimento dell’istanza, e per non aver provveduto alla notifica della medesima ai creditori nei termini prescritti, così determinandone il rigetto, con conseguente pregiudizio per il cliente;
    C) vìola l’art. 30 CDF l’avvocato che trattiene parte della somma consegnatagli dal cliente, anziché versarla in Cancelleria all’atto della presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 23 del 22 gennaio 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale

    Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato e le false informazioni al cliente

    Vìola gli artt. 5, 6. 38 e 40 CD previgente (artt. 9, 26 comma 3 e 27 CDF) l’avvocato che non procede al deposito del ricorso introduttivo di un giudizio, per il quale ha ricevuto mandato, avendo invece comunicato al cliente di avervi provveduto e comunica altresì che, a seguito di esso, sarebbe stata fissata udienza, poi rinviata per difetto di notifica (circostanze queste contrarie al vero).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 34 del 19 aprile 2018

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pastorelli), decisione n. 90 del 26 novembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI