In considerazione della sua funzione (artt. 1, co. 2, L. n. 247/2012 e 9, co. 1, cdf), l’avvocato non può ridursi al ruolo di mero nuncius del cliente, di cui infatti deve filtrare richieste e desiderata (art. 23, co. 4 e 5, ncdf), allineandoli -ove divergenti- ai canoni imposti dal corretto agire professionale, tra cui quello previsto nell’art. 65 ncdf (già art. 48 cdf), per il quale l’intimazione di una qualsiasi azione o iniziativa non è più lecita e si trasforma in minaccia, in quanto tale sanzionabile disciplinarmente, quando l’avvocato prospetti di avviare azioni o di prendere iniziative sproporzionate ed eccessive (Nel caso di specie, il professionista invitava il collega di controparte a transigere sul proprio compenso, riducendo le sue pretese economiche azionate in via monitoria, giacché altrimenti avrebbe presentato non meglio precisati esposti alla Procura della Repubblica, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, al Ministero dell’Economia e all’Ordine degli Avvocati. Sottoposto a procedimento disciplinare e quindi sanzionato dal Consiglio territoriale, il professionista proponeva impugnazione, sostenendo a propria discolpa che avrebbe agito quale “semplice ambasciatore” del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (Nella specie trattavasi di riconoscimento di debito non onorato).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 80. -
Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato disciplinarmente per aver infondatamente richiesto la condanna in proprio del collega avversario per responsabilità processuale aggravata. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Sica- sentenza n. 10/2017, che a sua volta aveva confermato la sanzione irrogata dal Consiglio territoriale).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017
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Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 ncdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
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Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 ncdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf (Nel caso di specie, approfittando dello stato psicologico-depressivo del proprio cliente, il professionista aveva da questi ottenuto in comodato lo studio professionale ed un’automobile, oltre a farsi rilasciare una procura generale ad negotia per l’amministrazione ordinaria e straordinaria di tutti i suoi beni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 13 luglio 2017, n. 102
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Il rapporto tra dovere di difesa e dovere di colleganza
L’impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 10
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75. -
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
L’avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, nell’ambito di trattative stragiudiziali in una controversia matrimoniale, l’avvocato veniva denunciato dal collega avversario perché si era rifiutato di rivelargli i nomi dei soggetti che, secondo il proprio assistito, erano a conoscenza dell’infedeltà coniugale della controparte stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138. -
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf (Nel caso di specie, il professionista, approfittando della precaria onorabilità bancaria della parte assistita, aveva da quest’ultima acquistato un immobile ottenendo un mutuo ipotecario, che in parte tratteneva a deconto di compensi asseritamente maturati per proprie prestazioni professionali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257. -
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Commette illecito disciplinare l’avvocato che sottragga atti o provvedimenti dal fascicolo processuale, a nulla rilevando che si tratti di documenti ritenuti necessari per la difesa del proprio cliente ed a prescindere dalla loro rilevanza nel processo stesso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita legittimità del proprio operato, sostenendo il contemperamento dei doveri di correttezza e lealtà professionale con i doveri di difesa e giusto processo ex artt. 2 e 111 Cost. a tutela del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138
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L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette
L’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato e, in ogni caso, deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita (Nel caso di specie, quale presunta attività di beneficenza a favore di una bambina da sottoporre ad intervento chirurgico, il professionista avrebbe dovuto occuparsi di trasferire, in conti esteri cifrati, dei fondi di incerta provenienza che erano nella presunta titolarità di un soggetto ristretto in carcere in forza di condanna definitiva a 18 anni per ricettazione e riciclaggio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale forense per la durata di mesi undici).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188