Tag: cdf (nuovo) art. 23

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente

    L’avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, nell’ambito di trattative stragiudiziali in una controversia matrimoniale, l’avvocato veniva denunciato dal collega avversario perché si era rifiutato di rivelargli i nomi dei soggetti che, secondo il proprio assistito, erano a conoscenza dell’infedeltà coniugale della controparte stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138.

  • Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

    Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, il professionista, approfittando della precaria onorabilità bancaria della parte assistita, aveva da quest’ultima acquistato un immobile ottenendo un mutuo ipotecario, che in parte tratteneva a deconto di compensi asseritamente maturati per proprie prestazioni professionali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257.

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che sottragga atti o provvedimenti dal fascicolo processuale, a nulla rilevando che si tratti di documenti ritenuti necessari per la difesa del proprio cliente ed a prescindere dalla loro rilevanza nel processo stesso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita legittimità del proprio operato, sostenendo il contemperamento dei doveri di correttezza e lealtà professionale con i doveri di difesa e giusto processo ex artt. 2 e 111 Cost. a tutela del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

  • L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette

    L’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato e, in ogni caso, deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita (Nel caso di specie, quale presunta attività di beneficenza a favore di una bambina da sottoporre ad intervento chirurgico, il professionista avrebbe dovuto occuparsi di trasferire, in conti esteri cifrati, dei fondi di incerta provenienza che erano nella presunta titolarità di un soggetto ristretto in carcere in forza di condanna definitiva a 18 anni per ricettazione e riciclaggio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale forense per la durata di mesi undici).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188

  • Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale

    Dopo la cessazione del rapporto professionale, l’avvocato non ha più l’obbligo di astenersi dallo stabilire con il proprio assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale, i quali infatti non possano più influire sul mandato stesso, perché già cessato, quand’anche successivamente lo riassuma (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato disciplinarmente con l’avvertimento per aver acquistato un immobile dal proprio assistito dopo aver rinunciato al mandato da alcuni mesi e prima di riassumerlo nuovamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132