Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdf), non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge (Nel caso di specie, l’avvocato aveva suggerito alla propria assistita di combinare un matrimonio in bianco con un cittadino marocchino suo cliente dietro compenso di 10.000 euro, proponendo altresì agli stessi un lavoro in nero presso il ristorante di un pachistano sempre suo cliente).
Tag: cdf (nuovo) art. 23
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Il rapporto tra dovere di difesa e dovere di colleganza
L’impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023
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Vietato commentare, in violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza, la strategia difensiva di un Collega
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza. Tali principi vanno rispettati anche quando si tratta di commentare, con i propri clienti, la strategia di un Collega (nella specie, ritenuto attendista).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023
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Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli
Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdf), non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023
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Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente
L’Avvocato deve, sì, porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche (Nella specie trattavasi di produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291. -
L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al momento di assumere l’incarico, ometta di accertare l’identità del cliente e, dopo aver appreso la falsità delle generalità dallo stesso dichiarate, ometta di rinunciare tempestivamente al mandato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva raccolto la procura alle liti e agito in giudizio per conto di un soggetto, poi risultato inesistente, peraltro senza successivamente rinunciare al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni 1 e mesi 5).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020
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Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno
Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che svolge la funzione di testimone alla celebrazione di un matrimonio civile simulata al fine di far ottenere ad uno dei coniugi un permesso di soggiorno.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020
Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI
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Illecito procurare droga ai propri praticanti
Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che fornisce alle proprie praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, acquistate da propri clienti).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020
Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI
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Illecito denunciare un magistrato facendosi schermo del cliente
Vìola artt. 9 comma 1, 19, 23 commi 4 e 6, 53 comma 1 del Codice Deontologico Forense (ovvero degli artt. 5 primo periodo, 6, 22 primo periodo, 36 capoverso, 53 primo periodo del Codice Deontologico Forense previgente) l’avvocato che induce il proprio cliente a presentare denuncia-querela contro un Giudice predisponendo il testo della denuncia e pretendendo che l’atto apparisse come un’autonoma iniziativa dell’assistito.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 52 del 18 giugno 2019
Sanzione: CENSURA
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Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente
L’Avvocato deve, sì, porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291.