Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 1 settembre 2004, n. 188