E’ nulla la decisione dell’organo disciplinare che non abbia valutato e motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per motivi di salute, prodotta dall’imputato, così violando il diritto di difesa dello stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera apertura del procedimento – Omessa notifica al p.m. – Nullità – Esclusione.
La mancata partecipazione del p.m. nel giudizio disciplinare davanti al C.d.O., che ha natura amministrativa, non determina alcuna nullità procedimentale, atteso che gli artt. 62 e 65 del r.d. n. 37/1934 attribuiscono al p.m. la semplice facoltà di intervenire, senza prevedere alcun obbligo in tal senso. Deve conseguentemente ritenersi che l’omessa preventiva notifica al p.m. della delibera di apertura del procedimento disciplinare può essere eccepita, quale causa di nullità, soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo tale prescrizione disposta nel suo esclusivo interesse (nella specie, il C.N.F., pur confermando nel merito la responsabilità disciplinare dell’incolpata in virtù dei comportamenti dalla stessa tenuti nell’esercizio dell’attività difensiva, palesemente in contrasto con la prudenza e il rigore imposti dalle norme deontologiche al professionista forense, ha ritenuto di irrogare la meno severa sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno, in luogo della cancellazione, anche a motivo delle particolari condizioni di salute della ricorrente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Attività in conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Omessa informazione al cliente – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Omesso svolgimento del mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, trattenga somme di spettanza del cliente riconsegnandole solo dopo l’intervento del consiglio dell’ordine, non adempia al mandato ricevuto e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione della molteplicità delle condotte rilevanti deontologicamente e dei precedenti disciplinari è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Ravenna, 30 novembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 156
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Falsificazione della firma dei clienti – Informazioni false – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che falsifichi le firme dei propri clienti e dia agli stessi e al consiglio dell’ordine informazioni false sullo stato della causa. (Nella specie, in considerazione del grave stato di salute, forte depressione, e della giovane età del professionista la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 8 aprile 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 75
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento e richiesta di rinvio – Mancata dimostrazione dell’impedimento.
L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora non sia sorretto da alcuna certificazione medica e il consiglio, a conoscenza dello stato di salute del professionista (in precedenza documentato con un certificato che però non attestava l’assoluto impedimento dell’interessato), ritenga non esservi un impedimento assoluto e senza termine di partecipazione al dibattimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 2 aprile – 31 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 227
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che al telefono usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il collega di controparte. (Nella specie in considerazione della giovane età, del carattere episodico del comportamento tenuto, e della mancanza di precedenti disciplinari la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 11 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 222
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni al collega dominus – Omessa restituzione documenti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di svolgere gli incarichi ricevuti fornendo false informazioni ai clienti sullo stato delle pratiche, non dia informazioni e rendiconto al collega dominus, ometta di restituire gli atti di causa e i documenti e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione del grave stato di salute del professionista al tempo del compimento dei fatti e anche in considerazione della unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei due provvedimenti con i quali il C.d.O. aveva inflitto al ricorrente le sanzioni della sospensione per mesi tre e mesi due, è stata inflitta l’unica sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Torino,16 gennaio 1997 e 21 aprile 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 221
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza e segretezza – Diffusione di documenti riservati sulle condizioni di salute del proprio assistito – Esclusione del diritto di difesa – Denuncia contro il proprio assistito relativa a fatti conosciuti nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che divulghi, presentandoli in udienza, documenti riservati sulle condizioni di salute del proprio assistito o di un proprio ex – cliente, ove tale diffusione non sia strettamente collegata, con efficacia a portata decisiva, all’esercizio di un diritto di difesa, e che compia un atto contrario all’interesse del proprio assistito denunciandolo all’autorità giudiziaria con riferimento a circostanze a lui note in dipendenza del mandato conferitogli. (Nella specie, in considerazione delle circostanze fattuali, la sanzione della sospensione per mesi sei è stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impedimento del difensore – Richiesta di rinvio – Ipotesi di inammissibilità.
Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio l’asserita impossibilità di partecipare alla udienza da parte del difensore, per motivi di salute, ove nel fascicolo non vi sia traccia della nomina dello stesso a difensore e l’addotto motivo di salute non sia documentato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita- Interessi personali – Truffa verso il cliente – Emissione di assegni privi di copertura – Trattenimento documenti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
L’avvocato che, nell’ambito di un disegno truffaldinio, induca il cliente a una vendita mobiliare, e gli consegni, peraltro nella incompatibile situazione di amministratore delegato di una società commerciale, titoli andati poi insoluti e protestati, che trattenga i documenti richiesti e non fornisca chiarimenti al C.d.O., pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in violazione del dovere di correttezza, lealtà e indipendenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie, anche in considerazione dei precedenti disciplinari, relativi a varie ipotesi di appropriazione somme dei clienti, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 12 marzo 2003, n. 9