Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che incassi dalle controparti debitrici somme di denaro non versandole o versandole solo in parte al proprio cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua, in considerazione anche dei precedenti disciplinari dell’incolpato, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione di mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 281