Tag: cdf (nuovo) art. 21

  • Il quesito (del COA di Ascoli Piceno) riguarda il diritto d’accesso e di estrazione di copia integrale degli atti in relazione ad un intero fascicolo disciplinare da parte di un esponente.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di preliminarmente ribadire l’attualità e quindi di confermare, in via generale, il parere 23 luglio 2009, n.29, di seguito trascritto.

    “In considerazione della natura pacificamente amministrativa del procedimento disciplinare forense avanti i Consigli locali dell’ordine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come ampiamente modifica-ta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, da ultimo, dagli articoli 7 -10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) deve essere, in linea generale, applicata anche al procedimento disciplinare forense di primo grado, pur tenendo conto delle specificità della materia disciplinare.
    A proposito della facoltà di accesso del terzo (tipicamente l’esponente-denunciante) va richiamato il più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Commissione consultiva, condensato nel pa-rere 9 maggio 2007 n. 25. Attraverso il richiamo di svariati precedenti, in esso si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa l’ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.
    La stessa legge 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l’interesse dell’istante, che dev’essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessi loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del ri-chiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad e-sempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disci-plinare, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con cri-teri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.
    Quanto ai limiti dell’accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio procedente, cioè le stesse ragioni della correttezza dell’azione amministra-tiva in proposito conferita per il perseguimento degli interessi della collettività.
    Una volta verificato l’interesse all’accesso del terzo, interesse dunque diretto, concreto ed attuale, in linea di massima non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati per loro natura sensibili, bensì ad atti aventi di solito stretto riferimento a rapporti contrattuali. Secondo l’attuale formulazione di legge, se anche il diritto di accesso po-trebbe essere escluso quando i documenti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza, con particolare riferimento all’interesse – tra l’altro- professionale, deve comunque (per il comma 7 dell’art. 24 della legge 241/1990) essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministra-tivi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Solo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (è il caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati). L’attuale Codice sulla privacy fa salva, infatti, la normativa in materia di diritto all’accesso discipli-nata dalla legge 241/1990, operando una distinzione fra i cosiddetti dati “supersensibili” e tutti gli altri. Per questi ultimi, i presupposti e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso restano disci-plinate dalla legge 241 anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, mentre per quelli supersensibili (salute e vita sessuale) l’art. 60 del Codice detta una particolare disciplina, con-sentendone il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la ri-chiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ov-vero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.
    La giurisprudenza di legittimità d’altronde (in tale senso v. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 218), da tempo e nello specifico del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’ordine forense, ha stabilito che “In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati non sussiste violazio-ne del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disci-plinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se discipli-nari, previsto dall‘art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione“.
    Nello specifico il Consiglio remittente avrà cura di valutare la sussistenza dell’interesse giuridicamente tutelato, concreto, attuale e differenziato sia in relazione alla fase del procedimento disciplinare in essere al momento della richiesta, sia all’ambito della richiesta stessa, particolarmente considerandone l’estensione all’integralità del fascicolo che può apparire indice di genericità ed emulazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 34

  • Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Rilevanza condizioni salute incolpato – Bilanciamento gravità violazioni – Ammissibilità.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non fornisca informazioni sullo stato della causa a fronte delle ripetute richieste del cliente e non dia riscontro alle comunicazioni del CdO, pur avendo ricevuto dal proprio assistito il pagamento di una somma notevole in relazione all’esiguità dell’attività svolta. Tuttavia, qualora le condizioni di salute dell’incolpato siano di tale, obbiettiva e documentata gravità da attenuare il grado di consapevolezza, di presenza e di attenzione rispetto alle quotidiane incombenze della vita professionale, il bilanciamento della gravità delle violazioni ritenute sussistenti con lo stato personale certamente di particolare e rilevante difficoltà consente di sanzionare la condotta illecita con tre mesi di sospensione dall’esercizio della professione in luogo dei quattro decisi dal Consiglio territoriale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 27 settembre 2004 – 9 giugno 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228

  • Norme deontologiche – Dovere di difesa – Assenza in udienza per impedimento improvviso dovuto a motivi di salute – Omessa preventiva comunicazione al giudice – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, colto da malore improvviso, non possa partecipare all’udienza e non possa neppure comunicare al giudice il suo impedimento, a nulla rilevando il fatto che il professionista abbia documentato tale improvviso malore con prove testimoniali e non con un certificato medico, se comunque il professionista sia credibile per i suoi buoni precedenti e per il suo comportamento sempre corretto e leale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 novembre 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 198

  • Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Richiesta di rinvio d’udienza – Richiesta per impedimento dell’incolpato – Omessa decisione sul punto – Nullità.

    E’ nulla la decisione dell’organo disciplinare che non abbia valutato e motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per motivi di salute, prodotta dall’imputato, così violando il diritto di difesa dello stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 183

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera apertura del procedimento – Omessa notifica al p.m. – Nullità – Esclusione.

    La mancata partecipazione del p.m. nel giudizio disciplinare davanti al C.d.O., che ha natura amministrativa, non determina alcuna nullità procedimentale, atteso che gli artt. 62 e 65 del r.d. n. 37/1934 attribuiscono al p.m. la semplice facoltà di intervenire, senza prevedere alcun obbligo in tal senso. Deve conseguentemente ritenersi che l’omessa preventiva notifica al p.m. della delibera di apertura del procedimento disciplinare può essere eccepita, quale causa di nullità, soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo tale prescrizione disposta nel suo esclusivo interesse (nella specie, il C.N.F., pur confermando nel merito la responsabilità disciplinare dell’incolpata in virtù dei comportamenti dalla stessa tenuti nell’esercizio dell’attività difensiva, palesemente in contrasto con la prudenza e il rigore imposti dalle norme deontologiche al professionista forense, ha ritenuto di irrogare la meno severa sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno, in luogo della cancellazione, anche a motivo delle particolari condizioni di salute della ricorrente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2003).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131

  • Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Attività in conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Omessa informazione al cliente – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Omesso svolgimento del mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, trattenga somme di spettanza del cliente riconsegnandole solo dopo l’intervento del consiglio dell’ordine, non adempia al mandato ricevuto e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione della molteplicità delle condotte rilevanti deontologicamente e dei precedenti disciplinari è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Ravenna, 30 novembre 2001)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 156

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Falsificazione della firma dei clienti – Informazioni false – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che falsifichi le firme dei propri clienti e dia agli stessi e al consiglio dell’ordine informazioni false sullo stato della causa. (Nella specie, in considerazione del grave stato di salute, forte depressione, e della giovane età del professionista la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 8 aprile 2003)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 75

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento e richiesta di rinvio – Mancata dimostrazione dell’impedimento.

    L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora non sia sorretto da alcuna certificazione medica e il consiglio, a conoscenza dello stato di salute del professionista (in precedenza documentato con un certificato che però non attestava l’assoluto impedimento dell’interessato), ritenga non esservi un impedimento assoluto e senza termine di partecipazione al dibattimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 2 aprile – 31 maggio 2001)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 227

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che al telefono usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il collega di controparte. (Nella specie in considerazione della giovane età, del carattere episodico del comportamento tenuto, e della mancanza di precedenti disciplinari la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 11 dicembre 2001).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 222

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni al collega dominus – Omessa restituzione documenti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di svolgere gli incarichi ricevuti fornendo false informazioni ai clienti sullo stato delle pratiche, non dia informazioni e rendiconto al collega dominus, ometta di restituire gli atti di causa e i documenti e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione del grave stato di salute del professionista al tempo del compimento dei fatti e anche in considerazione della unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei due provvedimenti con i quali il C.d.O. aveva inflitto al ricorrente le sanzioni della sospensione per mesi tre e mesi due, è stata inflitta l’unica sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Torino,16 gennaio 1997 e 21 aprile 1997)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 221