La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, comma 1 n. 2, del R.D.L. n. 1578/1933 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa ai sensi dell’art. 37 R.D.L. cit. (Nel caso di specie, su iniziativa del Pubblico Ministero, l’avvocato era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno a tempo indeterminato e ciò in ragione delle sue gravi e persistenti difficoltà a provvedere alla cura della propria salute ed alla gestione dei propri bisogni ed interessi).
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Aggravamento e attenuazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto
Per la determinazione in concreto della misura della sanzione deontologica può aversi riguardo, ai fini di un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, ai fini di una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155
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I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto
In tema di procedimento disciplinare, il potere di irrogare una sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari che, in mancanza di una previsione di legge contraria, si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli articoli 132 e 133 del codice penale (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo alla intensità della condotta dell’incolpato, alla lieve entità del danno nei confronti dell’esponente, alla mancanza di precedenti dell’incolpato, il CNF ha ridotto la sanzione disciplinare inflitta dal COA).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34. -
L’autentica di firma apocrifa
Commette illecito disciplinare l’avvocato che, non essendosi personalmente occupato della raccolta della sottoscrizione del cliente, ne autentichi comunque la firma poi rivelatasi apocrifa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, anche in considerazione della difficile condizione psicologica dell’incolpato dovuta alle sue gravi condizioni di salute, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).
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Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti
Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari, la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento e il fatto che abbia tenuto un comportamento corretto nel corso del procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal COA con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro per aver volontariamente danneggiato con uno strumento acuminato la fiancata dell’autovettura di un collega. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto la durata della sospensione a mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6. -
Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti
Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari, la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento e il fatto che l’attività professionale sia stata comunque produttiva di effetti positivi per l’assistito (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal COA per aver richiesto al proprio cliente un compenso manifestamente eccessivo, con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, che -in applicazione del principio di cui in massima- il CNF ha mitigato in censura).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6. -
Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato
Il diritto di difesa dell’avvocato sottoposto a giudizio disciplinare nella fase davanti al Consiglio nazionale forense è adeguatamente tutelato dalla previsione dell’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede il diritto del professionista ad esporre le sue deduzioni all’udienza di discussione, personalmente o a mezzo di difensore, senza che possa ritenersi necessaria la nomina di un difensore d’ufficio, in caso di sua mancata partecipazione all’udienza. Quest’ultima deve ritenersi riconducibile ad una sua libera determinazione, una volta verificata l’insussistenza di un impedimento reale (che presenti cioè caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà), cosicché va esclusa in radice una lesione dell’art. 24 Cost. nella mancata previsione normativa della nomina di un difensore d’ufficio. (Nella specie la S.C. ha confermato la impugnata decisione del Consiglio nazionale forense, che aveva ritenuto insussistente l’impedimento – e quindi proceduto Alla discussione del ricorso – a fronte di una infermità non incidente sulle condizioni generali di salute e comportante una difficoltà di deambulazione e non il suo assoluto impedimento).
Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)
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Sanzione disciplinare e precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti
I precedenti disciplinari dell’incolpato rilevano ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per illeciti successivi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6. -
I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto
Nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto, vanno presi in considerazione tutti gli elementi di cui al 133 c.p., tra cui la gravità e la ripetitività della condotta nonché il comportamento processuale tenuto dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti
Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari e la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento (Nel caso di specie, l’avvocato domiciliatario aveva omesso di iscrivere a ruolo la causa, peraltro in quanto turbato da alcuni recenti lutti familiari. Rilevato, da un lato, che la condotta del professionista -iscritto all’albo dal 1975- era stata sempre improntata a correttezza e, dall’altro, che la cancellazione della causa dal ruolo non avrebbe avuto conseguenze definitive sul piano del diritto sostanziale ben potendo l’azione essere esercitata nuovamente senza pregiudizio, in applicazione del principio di cui in massima il CNF ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione di due mesi irrogata dal C.d.O., mutandola in censura).