Tag: cdf (nuovo) art. 21

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Il diritto di difesa dell’avvocato sottoposto a giudizio disciplinare nella fase davanti al Consiglio nazionale forense è adeguatamente tutelato dalla previsione dell’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede il diritto del professionista ad esporre le sue deduzioni all’udienza di discussione, personalmente o a mezzo di difensore, senza che possa ritenersi necessaria la nomina di un difensore d’ufficio, in caso di sua mancata partecipazione all’udienza. Quest’ultima deve ritenersi riconducibile ad una sua libera determinazione, una volta verificata l’insussistenza di un impedimento reale (che presenti cioè caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà), cosicché va esclusa in radice una lesione dell’art. 24 Cost. nella mancata previsione normativa della nomina di un difensore d’ufficio. (Nella specie la S.C. ha confermato la impugnata decisione del Consiglio nazionale forense, che aveva ritenuto insussistente l’impedimento – e quindi proceduto Alla discussione del ricorso – a fronte di una infermità non incidente sulle condizioni generali di salute e comportante una difficoltà di deambulazione e non il suo assoluto impedimento).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Sanzione disciplinare e precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

    I precedenti disciplinari dell’incolpato rilevano ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per illeciti successivi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto

    Nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto, vanno presi in considerazione tutti gli elementi di cui al 133 c.p., tra cui la gravità e la ripetitività della condotta nonché il comportamento processuale tenuto dall’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34

  • Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

    Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari e la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento (Nel caso di specie, l’avvocato domiciliatario aveva omesso di iscrivere a ruolo la causa, peraltro in quanto turbato da alcuni recenti lutti familiari. Rilevato, da un lato, che la condotta del professionista -iscritto all’albo dal 1975- era stata sempre improntata a correttezza e, dall’altro, che la cancellazione della causa dal ruolo non avrebbe avuto conseguenze definitive sul piano del diritto sostanziale ben potendo l’azione essere esercitata nuovamente senza pregiudizio, in applicazione del principio di cui in massima il CNF ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione di due mesi irrogata dal C.d.O., mutandola in censura).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6

  • L’ordine forense cagliaritano chiede un parere generale sull’accesso agli atti amministrativi, particolarmente riguardo ai soggetti legittimati nell’ambito dei procedimenti disciplinari.

    La Commissione, tenuto conto della pregressa esperienza dell’avv. Bianchi anche in recenti convegni, delibera di dare mandato all’avv. Bianchi di predisporre il testo del parere.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “In considerazione della natura pacificamente amministrativa del procedimento disciplinare forense avanti i Consigli locali dell’ordine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come ampiamente modifica-ta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, da ultimo, dagli articoli 7 -10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) deve essere, in linea generale, applicata anche al procedimento disciplinare forense di primo grado, pur tenendo conto delle specificità della materia disciplinare.
    A proposito della facoltà di accesso del terzo (tipicamente l’esponente-denunciante) va richiamato il più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Commissione consultiva, condensato nel pa-rere 9 maggio 2007 n. 25. Attraverso il richiamo di svariati precedenti, in esso si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa l’ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.
    La stessa legge 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l’interesse dell’istante, che dev’essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessi loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del ri-chiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad e-sempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disci-plinare, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con cri-teri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.
    Quanto ai limiti dell’accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio procedente, cioè le stesse ragioni della correttezza dell’azione amministra-tiva in proposito conferita per il perseguimento degli interessi della collettività.
    Una volta verificato l’interesse all’accesso del terzo, interesse dunque diretto, concreto ed attuale, in linea di massima non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati per loro natura sensibili, bensì ad atti aventi di solito stretto riferimento a rapporti contrattuali. Secondo l’attuale formulazione di legge, se anche il diritto di accesso po-trebbe essere escluso quando i documenti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza, con particolare riferimento all’interesse – tra l’altro- professionale, deve comunque (per il comma 7 dell’art. 24 della legge 241/1990) essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministra-tivi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Solo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (è il caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati). L’attuale Codice sulla privacy fa salva, infatti, la normativa in materia di diritto all’accesso discipli-nata dalla legge 241/1990, operando una distinzione fra i cosiddetti dati “supersensibili” e tutti gli altri. Per questi ultimi, i presupposti e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso restano disci-plinate dalla legge 241 anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, mentre per quelli supersensibili (salute e vita sessuale) l’art. 60 del Codice detta una particolare disciplina, con-sentendone il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la ri-chiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ov-vero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.
    La giurisprudenza di legittimità d’altronde (in tale senso v. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 218), da tempo e nello specifico del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’ordine forense, ha stabilito che “In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati non sussiste violazio-ne del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disci-plinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se discipli-nari, previsto dall‘art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione“.

    Consiglio Nazionale Forense (rell. Baffa e Bianchi), parere del 23 luglio 2009, n. 29

  • Il quesito (del COA di Larino) riguarda la possibilità, apprezzati gravi motivi di salute, di concedere la continuazione della pratica legale anche dopo un’interruzione ultrasemestrale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione si rende chiaramente conto che possono esservi talune situazioni in cui risulta inadeguato il disposto del R.D. 37/1934, che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompono per periodi superiori a sei mesi.

    Tuttavia la legge non è suscettibile di un’interpretazione derogatoria, non essendovi alcune elemento testuale che autorizzi siffatte eccezioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2005, n. 65

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Indefettibilità – Legittimo impedimento – Mancata audizione – Illegittimità della decisione

    Ai sensi dell’art. 43 L.P., l’audizione del professionista costituisce una fase obbligata del procedimento diretto all’adozione della sospensione cautelare e presupposto indefettibile della legittimità della pronunzia cautelare dell’organo disciplinare. L’obbligo imprescindibilmente fissato dalla legge di sentire l’incolpato non viene meno se non nell’ipotesi di assoluta impossibilità (ad es., latitanza, irreperibilità, etc.), sicché va annullata la decisione che disponga la sospensione cautelare laddove il Consiglio non fornisca alcuna prova della impossibilità di procedere all’audizione del professionista che alleghi per motivi i salute un legittimo impedimento a presentarsi all’udienza, senza disporre il rinvio d’ufficio e non provvedendo altrimenti a siffatto adempimento (ad esempio, mediante l’audizione a domicilio dell’incolpato, anche a mezzo di delega conferita a un numero ristretto di Consiglieri). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 8 marzo 2011).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 195

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente – Estinzione del procedimento di impugnazione

    L’intervenuta rinuncia del ricorrente all’impugnativa (nella specie, per gravi motivi di salute) determina l’estinzione del procedimento dinanzi al C.N.F. (Dichiara estinto il procedimento per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 10 luglio 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 157

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Fattispecie

    L’auspicio di morte di un magistrato affetto da noti e gravi problemi di salute, formulato ad alta voce in affollato luogo pubblico (nella specie, il corridoio del Palazzo di Giustizia) da un avvocato nell’atto di rivolgersi ad altro collega dell’offeso, costituisce indubbiamente contegno improprio non consono alla dignità ed al rispetto che deve caratterizzare, secondo l’art. 53 C.d.F., il rapporto con i magistrati ed è idoneo altresì ad arrecare disdoro all’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 4 dicembre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 8 settembre 2011, n. 131

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità decoro

    Integra un comportamento deontologicamente rilevante la condotta del professionista che, nella sua qualità di amministratore di società successivamente fallite e tratto a giudizio per reati di bancarotta definito con l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., abbia posto in essere comportamenti oggettivamente gravi con la consapevolezza di concorrere al compimento di plurimi atti di amministrazione che apparivano esplicitamente elusivi della legge, con ovvio conseguente riflesso negativo per il clamore della vicenda sulla reputazione professionale dell’avvocato e sull’immagine ed il prestigio della intera classe forense. (Nella specie, il C.N.F. ha confermato la sanzione della sospensione per mesi dodici che il C.d.O. ha irrogato tenendo conto, al fine di mitigarne l’entità, dell’età, dell’assenza di precedenti disciplinari ed del ravvedimento dell’incolpato, manifestatosi con la collaborazione con gli organi fallimentari per ricavare dalla vendita dei propri beni il prezzo migliore da destinare ai creditori sociali e con rinuncia, in aggiunta, ai suoi crediti personali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 20 gennaio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PERFETTI), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 87