Tag: cdf (prev.) art. 20

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in udienza adotti verso i magistrati espressioni sconvenienti ed offensive estranee alle esigenze difensive, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare che il comportamento tenuto sia stato conseguenza dello stato d’ira giustificato dalle ingiustizie subite, potendosi tale ipotesi rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54.

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito definire controparte “sinistro personaggio”

    La tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento, in luogo della censura irrogata all’incolpato dal consiglio territoriale, la cui decisione è stata quindi riformata in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02.11.2010, nr. 195.

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02.09.2013, nr. 150.

  • Definire “bugie” le affermazioni di controparte non è, in sè, offensivo né sconveniente

    Definire “bugie” (ovvero, etimologicamente, “cose deliberatamente non vere”) le affermazioni avversarie non integra, di per sè, alcun intento denigratorio ed offensivo nei confronti della controparte, quanto piuttosto solo la volontà di contestarne decisamente, e magari vivacemente, la veridicità, utilizzando espressioni in sé nient’affatto sconvenienti, e solo protese, anche sotto la reazione dell’emotività del momento, a rimarcare detta dimensione di assoluta non rispondenza a verità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 76

    NOTA:
    In senso conforme, riferita al termine “menzogne“, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Berruti), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215. In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185.

  • Quando l’esercizio del diritto di difesa prevale sul diritto all’onore ed al decoro

    L’esercizio del diritto di difesa prevale sul diritto all’onore ed al decoro, con l’eccezione dell’ipotesi in cui le espressioni utilizzate non abbiano relazione con l’esercizio di detto diritto e siano oggettivamente ingiuriose; fermo comunque il limite dettato dal rispetto dei doveri di probità e lealtà, non essendo dato trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

  • Il conflitto tra dovere di difesa e diritto di ogni controparte al decoro ed all’onore

    L’art. 20 del codice deontologico forense (ora, art. 52 ncdf), non diversamente dall’art. 89 c.p.c., nel conflitto tra il diritto-dovere a svolgere la difesa giudiziale nel modo più compiuto ed energico ed il diritto di ogni controparte al decoro ed all’onore, attribuisce prevalenza al primo, nel senso che l’offesa all’onore ed al decoro di ogni parte avversa realizza una responsabilità disciplinare nel solo caso in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa. Non sussiste, invece, responsabilità disciplinare, allorquando le suddette espressioni, trovandosi in rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino una qualche attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano, come tali, uno strumento per indirizzare la decisione del Giudice.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 ottobre 2002, n. 181

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito ridicolizzare la tesi altrui

    Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 6 giugno 2002, n. 81.

  • L’accusa non comprovata ed eccedente il diritto-dovere di difesa

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 150.

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito ridicolizzare la tesi altrui

    Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel caso di specie, l’avvocato aveva qualificato come “ridicola” la difesa di controparte, basata su “sciocchezze giuridiche”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 64

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 64

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.