Tag: cdf (prev.) art. 20

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi – Frasi offensive verso un collega – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza – Avvertimento.

    L’avvocato che rivolga frasi sconvenienti ed offensive ad un collega viola il dovere di lealtà e colleganza cui deve attenersi nello svolgimento della professione forense. L’eventuale provocazione ricevuta non può costituire un’esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti di una corretta, anche se accesa, polemica processuale. (Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 14 maggio 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 125

  • Avvocato e procuratore. – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di usare frasi sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza – Sospensione.

    Il professionista che rivolga ad una persona, nella fattispecie un notaio, le espressioni di «meschina», «strafottente», «ottusa moralmente», «irresponsabile» e «bovina», lede gravemente l’onore e la reputazione della stessa, e viene meno al principio deontologico secondo cui l’avvocato deve sempre rispettare il decoro oggettivamente inteso e l’altrui personalità. Anche l’eventuale provocazione, pur grave, non legittima l’adozione di espressioni ingiuriose ed offensive. Nel caso è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Milano, 19 maggio 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PASSINO), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 155

  • Avvocato – Norme deontologiche – Art. 20 c.d.f. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Critica della decisione impugnata – Limiti

    In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, la circostanza che le frasi contestate non individuino un destinatario persona fisica, poiché rivolte all’iter processuale o alla sentenza, non giustifica la violazione della norma deontologica, poiché il difensore deve sempre attenersi a comportamenti improntati a correttezza e lealtà nel rispetto del giudicante, inteso quest’ultimo non solo come persona ma anche come funzione.

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione. La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti ed il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. (Nella specie, l’atto di appello redatto dagli incolpati sottendeva, neppure troppo velatamente, l’imparzialità del giudice di primo grado, in un contesto “aggressivo” nel quale prevaleva una ingiustificata vis polemica inutile ai fini di una efficace difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 5 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), decisione del 21 aprile 2011, n. 74

  • Il quesito (del COA di Trento) riguarda l’applicazione e l’interpretazione dell’art. 28 c.d.f., e in particolare: a) se sia facoltà dell’avvocato – destinatario di corrispondenza riservata da parte di un collega – di estrapolare frasi ritenute offensive/ingiuriose del proprio decoro ed utilizzarle per la presentazione di querela nei confronti del mittente avvocato firmatario e/o comunque nei confronti del cliente di questi; b) se sia facoltà dell’avvocato destinatario consegnare al proprio cliente copia della corrispondenza contenente frasi ingiuriose e/o diffamatorie rivolte nei confronti dello stesso (eventualmente dopo aver ricoperto con omissis le parti irrilevanti a tal fine) sì da consentirgli di proporre eventualmente formale querela.

    La Commissione osserva come costituisca principio inequivoco quello secondo il quale la riservatezza delle corrispondenza è volta, nel preminente interesse del cliente, da un lato a consentire ampiezza e libertà di comunicazione e collaborazione tra i legali nella trattazione delle lite e, dall’altro, a conservare una posizione di estraneità al contenzioso senza personalizzare la vicenda, sì da mantenere la propria assistenza all’ambito esclusivamente tecnico.

    Tali essendo le premesse non può certo affermarsi che il diritto alla riservatezza possa porsi come causa di giustificazione per gli eventuali reati di diffamazione e/o ingiuria commessi a mezzo della corrispondenza stessa.
    La riservatezza, rectius il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata, opera in riferimento alla pendenza di un giudizio, o di una trattativa stragiudiziale, ma non nel senso di imporre agli avvocati di dover conservare nel proprio foro interno, senza trarne le dovute conseguenze, quanto sia stato espresso nelle comunicazioni in modo offensivo e/o ingiurioso a loro carico.
    In ipotesi di illecito penale e/o disciplinare, la lettera diviene il mezzo di commissione dell’illecito (onde sarebbe passibile di sequestro nel primo caso) ed opinare diversamente significherebbe far assurgere la riservatezza della corrispondenza a condizione di non punibilità per quanto di rilievo penale o disciplinare eventualmente contenuto nella stessa.
    Talché l’avvocato ha sicuramente diritto di svolgere le azioni civili e/o penali e/o disciplinari qualora ritenga di essere stato offeso e/o ingiuriato per il tramite di una lettera utilizzando la stessa, trattandosi di legittimo esercizio di un diritto.
    Al secondo quesito deve darsi risposta negativa premettendosi come sussista, stante l’inequivoco tenore dell’art. 20 c.d.f., legittimazione dell’avvocato a richiedere l’intervento del C.O.A. in ipotesi di lettere di colleghi che contengano espressioni offensive e/o diffamatorie e/o ingiuriose nei confronti di terzi.
    Tanto premesso, non può ritenersi che l’avvocato sia autorizzato a consegnare la corrispondenza riservata al proprio cliente: il canone complementare III dell’art. 28 c.d.f. prevede espressamente tale divieto di consegna estendendolo anche a carico dell’eventuale nuovo difensore.
    Né può indurre a diverse conclusioni l’accorgimento di coprire con omissis le parti ritenute irrilevanti perché il divieto opera per le missive riservate sotto il profilo documentale e nella loro interezza, ma non frazionatamente nel corpo delle stesse.
    Va rilevato ulteriormente, per sottolineare l’inammissibilità di diversa soluzione, che opinare diversamente comporterebbe l’attribuzione all’avvocato del potere di provocare, impedire, favorire e/o orientare con diversa incisività le eventuali iniziative disciplinari-giudiziali nei confronti di colleghi facendo apparire (o meno) tutte (o alcune) le frasi “incriminate”.
    Il superamento del divieto di cui al canone III dell’art. 28 c.d.f. neppure potrebbe essere giustificabile con l’intento di ampliare la tutela al proprio assistito perché il fedele e corretto espletamento del mandato difensivo non può assumere maggior pregio ed efficacia grazie alla violazione del vincolo di riservatezza della corrispondenza tra colleghi.
    Tale principio fondamentale, che non può essere modulato sulla base della maggiore o minore illiceità delle locuzioni contenute nelle lettere, è , come si è osservato, previsto nel preminente interesse “giudiziale” del cliente che, in un ottica di bilanciamento tra le contrapposte esigenze, deve ritenersi prevalente sull’interesse “privato” della parte ad esercitare eventuali azioni a tutela della propria immagine compromessa nell’ambito di una corrispondenza riservata.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 14 gennaio 2011, n. 15

  • Art. 20 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

    Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
    I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.