Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, il professionista aveva riferito, nel corso del giudizio per il pagamento del suo compenso, una circostanza estranea all’oggetto del contendere ed ininfluente ai fini del decidere, ma esclusivamente finalizzata a portare un ingiustificato ed ingiusto, discredito personale alla controparte).
Tag: cdf (prev.) art. 20
-
Vietati gli attacchi dell’avversario sul piano personale non funzionali alla difesa
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. (giuà art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.
-
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di verità, continenza e pertinenza
Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo (Nel caso di specie, seppur con esposizione altrimenti esprimibile ma oggettivamente non ingiuriosa né estranea alle esigenze di difesa, il professionista aveva attribuito a controparte comportamenti disdicevoli, che tuttavia avevano trovato effettivo riscontro nei fatti di causa).
-
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accusato il collega avversario, nella sua qualità di difensore della Curatela, di comportamenti volutamente “maliziosi” e diretti non all’esercizio delle sue funzioni di Curatore, ma ad ottenere, a vantaggio del Fallimento, l’adempimento di diritti che -a suo dire- il Curatore sapeva inesistenti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 3 agosto 2017, n. 111
-
Onori ed oneri del munus defensionale: i limiti deontologici all’espressione del dissenso
L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino. Conseguentemente, non può ritenersi deontologicamente corretto affidare ad una campagna mediatica contestazioni circa l’operato di un giudice criticandone le doti professionali e censurandone la caratura etica nonché la capacità di giudizio, con un’animosità polemica venata di inutile sarcasmo e volgare ironia sui difetti fisici altrui (Nel caso di specie, le espressioni offensive erano contenute in una lettera aperta indirizzata a tutti gli avvocati del Foro e riguardavano il Ministro della Giustizia e diversi magistrati del Tribunale, sui quali ultimi peraltro i locali rappresentanti istituzionali dell’avvocatura non avevano manifestato alcuna doglianza. Nonostante la condanna in sede penale ad un anno e sei mesi con pena sospesa, il Consiglio territoriale assolveva disciplinarmente il professionista, ritenuto “attento conoscitore ed osservatore da oltre un trentennio delle vicende giudiziarie”, le cui riflessioni erano state semplicemente “espresse con notevole verve, estro, sarcasmo e pervase da un fortissimo e spiccatissimo spirito critico e satirico”. La decisione disciplinare veniva impugnata dalla Procura Generale al CNF, il quale, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso e ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
-
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affermato che l’iniziativa giudiziaria del collega sarebbe dipesa da “pervicace ignoranza” ed “ignavia”, per poter “lucrare sulle spese”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 63
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85. -
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 63
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 29 aprile 2017, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221.
In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016. -
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 29 aprile 2017, n. 44
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107.
In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016. -
I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, fuori della stanza del Giudice ed alla presenza di numerosi avvocati ad altissimo tono di voce a commento della decisione assunta dall’anzidetto Magistrato in merito ad alcune istanze istruttorie, imprecava e proferiva le seguenti espressioni: “mi ha rigettato la domanda riconvenzionale… sono pazzi” e, nelle medesime circostanze, mentre scendeva le scale: “questa è una latrina, vogliono far fallire le aziende“. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 22 marzo 2017, n. 22
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20. -
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54.
In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016.