Devono ritenersi sconvenienti ed offensive, nonché incompatibili con i doveri di correttezza e di colleganza, le espressioni utilizzate nei confronti di un collega, pur quando quest’ultimo abbia usato un tono irriguardoso verso un collega anziano e colpito da una gravissima malattia, atteso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 20, comma I, c.d.f. la provocazione non potrebbe escludere l’infrazione alla regola deontologica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 2 marzo 2007).
Tag: cdf (prev.) art. 20
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con gli ausiliari – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del CTU – Illecito deontologico.
Viola i doveri di dignità e decoro e va sanzionato con la misura della censura il comportamento del legale che, in pendenza di un procedimento giudiziario, invii al C.t.u. una missiva personale con la quale, contestandone l’operato al di fuori del giudizio, trascenda in espressioni offensive, apprezzamenti gratuiti e critiche professionali, in tal modo venendo altresì meno al dovere di autonomia ed indipendenza che caratterizzano l’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Mancanza della volontà di offendere – Insussistenza.
Devono ritenersi prive di valenza offensiva e sconveniente, e quindi oggettivamente inidonee ad integrare l’illecito deontologico poiché non violative del dovere di decoro e dignità professionale o della onorabilità del collega, le espressioni con cui l’avvocato, nel proprio atto di citazione, definisca “pretestuoso” ed “arrogante” il contegno della controparte, allorché tali espressioni possano ritenersi pertinenti alla difesa e non già all’intento o alla volontà di offendere l’altrui reputazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 15 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 138
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Carattere obiettivamente offensivo – Illecito deontologico – Sussistenza.
Il carattere obbiettivamente offensivo dell’espressione usata dal professionista nell’ambito di uno scritto difensivo integra, anche se non voluto, gli estremi dell’illecito disciplinare, allorché l’azione in cui si è sostanziato debba ritenersi certamente volontaria. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 15 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 136
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Mancanza prova intenzionalità offensiva – Insussistenza.
In difetto della prova dell’intenzionalità offensiva, deve ritenersi che l’utilizzo di una espressione disdicevole costituisca semplice esclamazione intercalare, di sicuro cattivo gusto ma non direzionalmente rivolta alla collega, con conseguente esclusione dell’illecito disciplinare derivante dalla violazione del divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 130
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
L’avvocato che attribuisca in una nota difensiva ai colleghi avversari l’intento di attuare una strategia finalizzata a frodare le ragioni del proprio cliente pone in essere una condotta che assume un innegabile significato offensivo, in quanto, attribuendo agli stessi un pur eventuale contegno diretto a un fine illecito, implica un giudizio negativo sulla loro correttezza professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 108
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Avvocato – Norme deontologiche – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.
L’apostrofarsi, con susseguente aggressione fisica, in affollata udienza civile, in presenza del magistrato, di colleghi e parti private, ad alta voce, e con epiteti offensivi, risulta comportamento certamente trasgressivo dei doveri di dignità e decoro cui devono ispirarsi gli avvocati nell’esercizio della loro professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 31 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Costituisce comportamento certamente disdicevole, e pertanto disciplinarmente rilevante, l’aver attribuito ad un Collega l’intento «di aver perseguito (nel corso della difesa espletata per conto dell’incolpato) personalissimi, miseri, se non vili interessi di bottega», trattandosi di condotta che, trascendendo i limiti di continenza e pertinenza della critica consentita, e trasmodando quindi in un attacco alla sfera privata della altrui persona, si pone ben al di là di un corretto e leale contraddittorio infrangendo i limiti di decoro e di dignità imposti dall’etica professionale.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che presenti una denuncia-querela a carico di un Collega per i gravi reati, tra gli altri, di patrocinio infedele ed abbandono di difesa e coltivi tale iniziativa anche quando il Tribunale ne abbia disposto l’archiviazione, dopo l’opposizione dell’incolpato, siccome ritenuta assolutamente infondata, trattandosi di un contegno violativo di consolidati canoni deontologici che impongono al professionista forense diligente scrupolo e grande prudenza e cautela nel promuovere azioni legali contro i colleghi.
Secondo un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza del CNF, in materia disciplinare la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione, il procedimento disciplinare avendo cause, svolgimento e fini ben diversi da quelli del procedimento penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 marzo 2007)Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Deve ritenersi intrinsecamente offensiva la frase con cui il professionista, nei suoi scritti difensivi, adombri il sospetto di una condiscendenza del magistrato nei confronti del collega avversario in virtù della qualifica di quest’ultimo di membro del Consiglio dell’ordine cui appartiene anche il primo. Una siffatta espressione, oltre che offensiva e sconveniente, non è giustificabile in alcun modo ed è idonea a far dubitare non solo del decoro e dell’onore delle persone cui si riferiscono ma anche di quelli dell’intera classe forense, generando il dubbio nella collettività che in tribunale i provvedimenti giurisdizionali possano essere pronunciati per favorire taluno o danneggiare tal’altro.
Va riformata la decisione con cui il CdO irroghi la sanzione della sospensione per mesi due senza tenere conto che le espressioni offensive disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, sono state pronunciate nel medesimo contesto, come tale idonee ad essere valutate quale frutto di una reazione in continenti e non ex intervallo (nella specie, il CNF, riformando in parte qua l’impugnata decisione, ha irrogato a carico del ricorrente la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 27 giugno 2006). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza
Secondo la consolidata giurisprudenza del CNF, pone in essere una condotta deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega di controparte. L’avvocato, infatti, deve elevarsi al di sopra del processo, al quale deve offrire un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando la passione entro i limiti invalicabili dell’educazione e del rispetto della personalità del collega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .