La constatazione di un eccesso di reazione in taluni passaggi lessicali estranei al contenuto delle difese in senso stretto non è di per sé sufficiente per pervenire ad una conclusione sanzionatoria per il ricorrente in presenza di una ricostruzione dei fatti che non regga al successivo vaglio critico operato nella sede di gravame. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 maggio 2007)
Tag: cdf (prev.) art. 20
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Violazione.
Violano il dettato dell’art. 20 del codice deontologico ed arrecano disdoro alla dignità e professionalità del destinatario le espressioni usate dal professionista che manifestino un atteggiamento denigratorio e irridente tale da determinare offesa nei confronti del collega, non essendo consone alla lealtà, alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che devono sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 16 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 maggio 2009, n. 30
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Attinenza alla difesa – Illiceità – Esclusione
Posto che il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate dall’art. 20 c.d.f. è quello della loro attinenza alla difesa, devono ritenersi giustificate le espressioni utilizzate dall’incolpata allorquando, pur oggettivamente sconvenienti ma non direttamente offensive, i fatti narrati siano pienamente pertinenti con le esigenze difensive, trattandosi – come nella specie – di episodi che hanno direttamente e casualmente preceduto il conflitto in sede giudiziaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 25 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 18
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i colleghi- Espressioni sconvenienti e offensive
Va esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare per violazione del rapporto di correttezza e colleganza allorché, dalla lettura dell’intero periodo nel quale sia riportata la frase asseritamente lesiva dell’integrità di un Collega, si evinca che non vi fosse nell’incolpata un animus denigratorio della professionalità e dell’integrità di quest’ultimo, e che anzi l’espressione utilizzata possa essere ben considerata come inerente all’attività difensiva perché utilizzata, forse con eccesso di zelo, per contestare la tesi avversaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 246
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Il comportamento eventualmente disdicevole della persona coinvolta nell’illecito disciplinare realizzato dall’incolpato (nella specie, scambio di reciproche ingiurie) non influisce sulla individuazione e commisurazione della sanzione da irrogarsi, atteso che, in materia deontologica, non è applicabile l’esimente della provocazione e ritorsione prevista dall’art. 599 c.p. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 14 febbraio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità, probità e decoro – Espressioni sconvenienti e offensive – Frase ingiuriosa pronunciata in incertam personam – Illecito deontologico – Sussistenza
Ancorché pronunciata “in incertam personam”, la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l’art. 5 del Codice Deontologico Forense, che impone all’avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l’art. 20 del medesimo Codice, che vieta l’uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di riservatezza – Trasmissione a mezzo fax di contenuti riservati – Illecito deontologico – Sussistenza
Deve ritenersi deontologicamente rilevante, poiché violativa dei doveri di correttezza e riservatezza, la condotta del professionista che, nell’ambito di una vertenza di licenziamento, recapiti a mezzo fax una missiva con la quale vengano attribuiti ai destinatari comportamenti sconvenienti in danno della sua cliente ed offensivi del decoro e dell’onore dei primi, così consentendo a terzi, in particolare ai dipendenti della società datrice, di prenderne visione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Applicabilità – Limite
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 26 gennaio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Interpretazione autentica
L’interpretazione autentica della norma deontologica posta dall’art. 20 C.D. comporta che la “e” utilizzata debba interpretarsi nel senso linguisticamente più puro dell’atque latino, proprio a significare la possibilità di una loro ricorrenza congiunta ovvero disgiunta. La congiunzione utilizzata nella formulazione della norma, pertanto, deve essere intesa nel senso che sconvenienza ed offensività possano agire tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, sia perché le espressioni sconvenienti possono in sé contenere una potenzialità offensiva, sia perché in un corretto uso della lingua italiana potrebbe raggiungersi il fine di un alto potenziale offensivo senza che i termini utilizzati possano risultare sconvenienti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5-20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti della Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 30 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 209