La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).
Tag: cdf (prev.) art. 19
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L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”
L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel fare riferimento, quali comportamenti che possono dar luogo a profili di responsabilità disciplinare, accanto agli “abusi o mancanze nell’esercizio” della professione, a “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”, ricomprende in tale ampia previsione sia fatti consumati che tentati. In particolare, con riguardo alla fattispecie di accaparramento di clientela, il principio della sufficienza, ai fini della configurabilità dell’illecito, della potenzialità della condotta, è ricavabile anche dall’art. 19 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense, che vieta, oltre alla “offerta di prestazioni professionali a terzi”, anche in genere “ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti”, senza richiedere che l’agente raggiunga lo scopo attraverso l’acquisizione di un cliente.
Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)
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Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48
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L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina
Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente (che, in thesi, riconoscendo ictu oculi lo stato dei luoghi come “meno riservati” scegliesse comunque di affidarsi a quel professionista), giacché il relativo dovere è posto a carico dell’avvocato a tutela dell’interesse pubblico in quanto anche la riservatezza nei rapporti fra cliente e professionista garantisce lo svolgersi dell’attività di assistenza e consulenza legale nell’ottica dell’attuazione dell’ordinamento; pertanto, così come è inibito all’avvocato rivelare i nomi dei propri clienti (art. 17 CDF), non è per costui neppure possibile esporli in vetrina.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39
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I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39
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La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi
Eccede l’ambito informativo previsto dal codice deontologico, la pubblicità mediante la quale l’avvocato, al fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, offra la propria prestazione professionale evidenziandone la competitività sui prezzi. In ogni caso, la proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendosi considerare l’adeguatezza del compenso al valore e all’importanza della singola attività posta in essere.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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L’incarico professionale per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 18
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Il COA di Rieti chiede se un iscritto, che in passato abbia ricoperto la carica di Senatore, possa utilizzare tale titolo ed in particolare la dicitura “Sen.” nella sottoscrizione degli atti giudiziari e nella corrispondenza.
La risposta è nei seguenti termini:
L’uso di far precedere la dicitura “Sen.” al proprio nome nella sottoscrizione degli atti giudiziari e della corrispondenza da parte del Senatore cessato dalla carica, ancorché possa apparire diretto all’accaparramento di clientela, è del tutto irrilevante sotto il profilo deontologico, atteso che si tratta di un vezzo di vanità entrato nella prassi che non fa impressione ad alcuno ed al più potrebbe far sorridere le anime semplici.Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 marzo 2012, n. 23
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Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la possibilità di svolgere pubblicità informativa (riguardante l’organizzazione dello studio, i servizi offerti, le materie trattate ed i prezzi di singole prestazioni) attraverso apposita stabile organizzazione, interna od esterna allo studio professionale, e la sua compatibilità con gli articoli 17 (informazioni sull’attività professionale), 17-bis (modalità d’informazione) e 19 (divieto di accaparramento di clientela) del codice deontologico.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“A seguito della revisione del codice deontologico forense varata il 14 dicembre 2006 in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’avvocato può dare informazione sulla propria attività professionale, con contenuto conforme a verità e correttezza e secondo forme e modalità che rispettino la dignità e il decoro della professione. Permane il divieto di ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
Nella nuova formulazione degli artt. 17 e 17-bis del codice è scomparso il riferimento che la precedente regola comportamentale faceva a mezzi esclusivamente consentiti ed i valori della dignità e del decoro professionale diventano così il test di liceità della pubblicità informativa.
Nei limiti delineati, l’esistenza di una specifica funzione informativa stabilmente strutturata all’interno od all’esterno dello studio professionale di per sé non viola la norma deontologica, a condizione che il contenuto dell’informazione comprenda le indicazioni obbligatorie (art. 17-bis, comma 1) senza eccedere rispetto alle facoltative (art. 17-bis, comma 2) e sempre che le modalità di esercizio di tale attività non risultino in concreto contrastanti con la dignità ed il decoro professionali.
Ove l’attività della struttura dedicata dovesse poi trascendere la sfera dell’informazione per proporsi l’assunzione di rapporti clientelari potrebbe nel concreto risultare violato l’art. 19 del codice deontologico sia sotto il profilo dell’intermediazione sia per modalità (non altrimenti tipizzate dalla regola) che eventualmente fossero rilevate non conformi alla correttezza ed al decoro professionali”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 65