Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di riservatezza e del divieto di pubblicità, il professionista che in un articolo su una rivista faccia pubblicità a prodotti di bellezza, associandosi le qualità dell’avvocato con la bontà degli stessi prodotti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 112