La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).
Tag: cdf (prev.) art. 18
-
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48
-
Il quesito (dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la regolarità e la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del codice deontologico di un sito internet di uno studio legale.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene di non potersi esprimere sul caso specifico di cui alla richiesta di parere, giacché la questione potrebbe costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare. La Commissione rileva altresì che non risulta a priori preclusa all’avvocato l’apertura di un sito internet, purché si rimanga nei limiti della cd. “pubblicità informativa”; osserva inoltre che la Commissione deontologica del Consiglio nazionale forense sta in queste settimane predisponendo una proposta di modifica del vigente codice deontologico forense, proprio allo scopo di offrire criteri e parametri più precisi idonei a regolamentare fattispecie come quella di cui al quesito in oggetto.Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 52
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la stampa – Rapporti con i colleghi – Dichiarazioni rilasciate ad un periodico – Espressioni denigratorie – Responsabilità disciplinare
Viola gli artt. 5 comma II, 18 comma I, e 29 comma I, cod. deont., l’avvocato che, mediante pubbliche dichiarazioni rilasciate ad un periodico di stampa, prive di equilibrio e misura, attribuisca anche in modo denigratorio ad un Collega – e quindi alla classe forense – un comportamento censurabile, giudiziario e non, caratterizzato da avidità, non disgiunto da intenti sottilmente estorsivi e finalizzato a conseguire un guadagno non dovuto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 1 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Rapporti con la stampa – Divulgazione di notizia relative al mandato – Illecito deontologico
In materia di corretto rapporto tra il professionista e gli organi di stampa, pone in essere un comportamento contrario agli obblighi imposti dalla normativa deontologica il professionista che intrattenga con la stampa una crescente rapporto, consentendo la divulgazione di notizie relative al mandato difensivo conferito dal cliente
La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo. Il rispetto di tale vincolo da parte dell’avvocato costituisce condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto costituzionale del cittadino a difendersi, tanto più quando, come nella specie, la vicenda resa nota alla stampa, già di per se particolarmente delicata, veda coinvolta una persona minore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 aprile 2009)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 30 settembre 2011, n. 150
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la stampa – Utilizzo strumentale ed estraneo alle esigenze di difesa – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell’art. 18 c.d.f., il professionista che, ancor prima di intraprendere l’azione giudiziaria nei confronti di un Collega, intrattenga crescenti rapporti con la stampa al fine di dare diffusione alla notizia dell’azione legale, così ponendosi in contrasto con le regole di pacatezza, sobrietà e continenza sancite dalla suddetta previsione deontologica, ed utilizzi le note divulgative al fine di pubblicizzare, mediante la strumentale spendita del nome della nota cliente, competenze ed organizzazione del proprio studio professionale, così eccedendo le stesse esigenze di tutela della parte assistita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 ottobre 2008).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Violazione a mezzo stampa – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola il dovere di riservatezza propria della professione forense ex art. 9 C.D.F., nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti ex art. 18 C.D.F., il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale divulghi il contenuto della propria corrispondenza, inviata per conto dei propri assistiti.
Pone in essere un contegno contrario ai principi di correttezza e riservatezza nonché violativo del divieto di pubblicità propri della professione forense, l’avvocato professionista che in ordine alle modalità di svolgimento di un incarico professionale renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate dalla stampa al fine di pubblicizzare la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 29 maggio 2006)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 26
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Intervista giornalistica – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola gli artt. 17 e 18, co. II, del codice deontologico forense, il professionista che, nel rilasciare un’intervista ad un settimanale locale con riguardo alla nota vicenda della vendita dei bond argentini, ne asserisca le presunte irregolarità, ne indichi i necessari rimedi (consistenti nell’agire nei confronti di banche e intermediari finanziari per ottenere l’annullamento dei contratti e la restituzione del denaro) e suggerisca a tale scopo di rivolgersi ad un’associazione di consumatori (Adusbef) della quale essi stessi ne siano rappresentanti, dovendosi ravvisare in una siffatta condotta sia il perseguimento di fini pubblicitari, sia l’offerta di servizi professionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 17 dicembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 3 luglio 2008, n. 61
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Intervista – Violazione – Insussistenza.
Non costituisce violazione dell’art. 5, secondo canone, c.d.f., il comportamento del professionista, già difensore di un noto latitante, che, nel contesto di un’intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale, non fornendo notizie riservate note per ragioni professionali, proponga congetture non irragionevoli circa la scomparsa del criminale tuttavia smentite solo pochi giorni dopo, mantenendosi così entro i limiti imposti dalla deontologia forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 18 gennaio 2007).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Pubblicazione articolo a mezzo stampa.
In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l’esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece possibile dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all’accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli artt. 17 e 18 c.d.f., nel caso in cui l’articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all’esperienza maturata dall’incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l’indicazione di una particolare “specializzazione”, né tanto meno dell’offerta di prestazioni professionali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 158