Tag: cdf (prev.) art. 18

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la stampa – Dovere di riservatezza.

    Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.f.), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art.18 c.d.f.), il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti.
    Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, proprî della professione forense, il professionista che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 6 giugno 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 139

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di Pubblicità – Intervista ad un quotidiano – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

    Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche. (Nella specie l’incolpato è stato prosciolto da ogni addebito). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 marzo 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 248

  • Pubblicità ed accaparramento di clientela – Illecito deontologico – Sussiste.

    L’avvocato che, a mezzo di interviste e comunicazioni rese agli organi di stampa enfatizzi sé, la sua professionalità e le proprie tecniche processuali e di difesa, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché tendente ad accaparramento di clientela. (Nella specie è stata ritenuta idonea la sanzione della censura in luogo della sospensione di tre mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 17 ottobre 1994).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Alpa), sentenza del 30 ottobre 1996, n. 144

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di riservatezza – Citazione del nome del cliente in una intervista anche a distanza di tempo dalla conclusione del rapporto – Violazione – Sussiste.

    Il diritto del cliente a non essere pubblicamente citato non viene meno per il fatto che le sue traversie siano state, al tempo dei fatti e dei processi, di pubblico dominio. Se è impossibile concepire un diritto alla riservatezza nel clamore comunicativo che esplode quando determinati fatti si verificano, o in occasione dei pubblici processi che li riguardano, è evidente che, passate tali evenienze, i protagonisti di esse recuperano una legittima attesa ad essere dimenticati. L’avvocato che, senza il consenso del cliente, ne cita il nome riferendo fatti che riguardano la sua vita privata e dei quali aveva avuto cognizione a causa e nell’esercizio del suo mandato professionale, viola i doveri di correttezza e di lealtà che devono informare il suo comportamento. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma dell’11 marzo 1993).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Gazzara), sentenza del 4 marzo 1995, n. 24

  • Divieto di pubblicità e dovere di riservatezza – Intervista rilasciata ad un giornale con cui si evidenzia la propria capacità professionale – Illecito deontologico – Sussiste – Avvertimento.

    Viola il divieto di pubblicità e il dovere di riservatezza l’Avvocato che, nel rilasciare un’intervista ad un mensile, abbia sottolineato la propria capacità ed esperienza professionale attraverso l’acquisizione di vari clienti (indicati nominativamente e con precisazione dell’attività svolta). (Nel caso di specie il Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto dell’errore materiale in cui era incorso il C.d.O. per essersi espresso nel senso di «dover contenere nel minimo l’entità della sanzione da infliggere», ha applicato la sanzione dell’avvertimento in luogo della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 14 ottobre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 13 luglio 1994, n. 71

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Intervista non sollecitata – Mancanza di prova di fine pubblicitario – Illecito deontologico – Non sussiste.

    La condotta di due professioniste che, aderendo all’invito di un giornalista per un’intervista non sollecitata, danno notizia dell’apertura del proprio studio legale, fornendo materiale finalizzato prevalentemente all’attività divulgativa del giornale sul quale compare l’intervista, non mostra di per sé, in mancanza di prova di una volontà preordinata allo scopo, un fine di pubblicità, atteso che dette professioniste fanno riferimento unicamente a episodi « di colore », senza violare in alcun modo il segreto professionale, limitandosi a considerazioni dirette unicamente a rivendicare il ruolo femminile nella professione forense. Pertanto tale condotta non è suscettibile di sanzione disciplinare. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 21 maggio 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. De Palma), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 32

  • Art. 18 – Rapporti con la stampa.

    Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
    I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
    II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
    III. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.