Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la stampa – Rapporti con i colleghi – Dichiarazioni rilasciate ad un periodico – Espressioni denigratorie – Responsabilità disciplinare

Viola gli art. 5 can. II c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 18 can. I c.d.f.Art. 18 cod. prev. – Rapporti con la stampa.Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riserva…Leggi il testo completo → e art. 29 can. I c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →, l’avvocato che, mediante pubbliche dichiarazioni rilasciate ad un periodico di stampa, prive di equilibrio e misura, attribuisca anche in modo denigratorio ad un Collega – e quindi alla classe forense – un comportamento censurabile, giudiziario e non, caratterizzato da avidità, non disgiunto da intenti sottilmente estorsivi e finalizzato a conseguire un guadagno non dovuto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 1 ottobre 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 04 Ottobre 2011 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 01 Ottobre 2009

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