I superiori principi della dignità, del decoro e della lealtà, ai quali la professione legale deve ispirarsi anche nella comunicazione informativa lecita, costituiscono principi comportamentali che, nello specifico ambito della disciplina della concorrenza e della pubblicità, sono volti a garantire la tutela della collettività in un ambito caratterizzato dalle asimmetrie informative e nel quale risalta la primaria esigenza di contemperare l’interesse al libero dispiegamento delle dinamiche concorrenziali con l’interesse dalla protezione della fede pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini, quale è principalmente il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e garantito e, prima ancora come suo postulato, l’acquisizione della conoscenza e coscienza dei diritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).
Tag: cdf (prev.) art. 17
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Avvocato – Norme deontologiche – Divieto di pubblicità – Uso qualifica “Giudice di Pace” – Illecito deontologico – Sussistenza.
Posto che l’attività forense e quella di giudice onorario sono ontologicamente distinte e profondamente diverse, tanto da essere incompatibili nello stesso ambito territoriale, costituisce illecito disciplinare, in quanto vietato dall’art. 17 del codice deontologico forense, l’uso della qualifica di “Giudice di Pace” nell’intestazione della carta da corrispondenza dell’avvocato, l’esternazione di tale qualifica nell’esercizio dell’attività professionale rivelando l’intenzione di accreditarsi in modo elogiativo in quanto appartenente alla magistratura ed alimentando nei terzi un affidamento non giustificato né consentito, anche in base ai doveri di dignità e di decoro dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Lanciano, 10 dicembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Sito Web – Contenuto – Informazione professionale non veritiera – Pubblicità decettiva – Illecito deontologico – Sussistenza.
Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, mediante il proprio sito web, prospetti fallacemente la possibilità di avvalersi di “particolari procedure” per “ottenere un divorzio consensuale in pochi mesi (6-7 mesi) anche senza che siano passati i tre anni dalla separazione e, perfino, senza una preventiva separazione e, quindi, arrivando subito al divorzio con un unico provvedimento”, senza specificare che tale possibilità consegue soltanto all’avvio di una procedura in un non meglio specificato paese estero, trattandosi di informazione professionale che non rispetta i limiti essenziali della veridicità e completezza ed assume anzi i caratteri della pubblicità decettiva, contraria come tale ai doveri di dignità e decoro che devono costantemente informare la condotta dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Modena, 10 ottobre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Pubblicazione articolo a mezzo stampa.
In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l’esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece possibile dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all’accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli artt. 17 e 18 c.d.f., nel caso in cui l’articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all’esperienza maturata dall’incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l’indicazione di una particolare “specializzazione”, né tanto meno dell’offerta di prestazioni professionali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 158
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Dovere di correttezza – Divieto di pubblicità – Enfatizzazione dell’esito della causa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del diritto-dovere di corretta informazione l’avvocato che con contributi indiretti ed articoli di stampa enfatizzi i risultati ottenuti, descriva i dettagli della vicenda giudiziaria, indichi i nominativi dei clienti, dei testimoni e le date di rinvio dell’udienza al solo fine pubblicitario. (Nella specie considerando che il professionista era stato assolto relativamente all’incolpazione della scorretta offerta di servizi che in realtà non risultava avvenuta, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 settembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Divieto di accaparramento di clientela – Inserzione pubblicitaria su quotidiano – Offerta di consulenza gratuita – Successiva richiesta di compenso – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che consenta la stampa di una inserzione che pubblicizzi una sorta di consulenza gratuita negli uffici del giornale e nell’ambito di tale consulenza, dopo aver ricevuto un cliente presso la sede del periodico fissi con lo stesso un altro appuntamento presso il proprio studio, iniziando una attività professionale in suo favore senza informarlo sulla onerosità della prestazione e chiedendo successivamente il pagamento del compenso dovuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con i terzi – Accaparramento di clientela – Svolgimento di attività legale presso agenzia assicurativa e di infortunistica – Inserimento dell’indicazione dell’offerta di prestazioni legali gratuite all’interno di un cartello pubblicitario – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché rientrante nella fattispecie dell’accaparramento di clientela, l’avvocato che apponga la propria targa presso una serranda contenente la scritta “S.O.S. infortunistica stradale – Consulenza medico-legale; che svolga l’attività professionale ricevendo i clienti presso i locali di una agenzia di infortunistica; che acconsenta all’indicazione della propria attività legale in un cartello pubblicitario, della medesima agenzia, affisso presso i locali del pronto soccorso di un ospedale. L’accaparramento di clientela, infatti, è configurabile anche nelle ipotesi in cui sussista l’attitudine della condotta contestata a generare il temuto sviamento di flussi di clientela, a nulla rilevando l’eventualità che quanto prospettato non sia ancora accaduto e che l’avvocato abbia comunque assunto l’incarico direttamente dai clienti. (Nella specie è stata confermata la sanzione, molto lieve, dell’avvertimento che era stata inflitta dal C.d.O. presumibilmente considerando la sussistenza di diversi e generalizzati comportamenti simili a quello oggetto del procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 aprile 2004, n. 121
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Dovere di correttezza e probità – Dovere di riservatezza – Dichiarazioni alla stampa enfatizzanti l’attività svolta – Pubblicità ingannevole – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in numerosi articoli di stampa enfatizzi la propria attività professionale e le proprie competenze, autoreferenziandosi specialista in alcuni settori, spendendo il nome dei clienti e rilasciando dichiarazioni, relative all’attività svolta, che avrebbero dovuto rimanere riservate. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 9 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 190
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Dovere di correttezza e probità – Diritto di informazione – Indicazione nella carta intestata della qualifica di giudice onorario – Informazione vietata ex art. 17 c.d.f. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del disposto dell’articolo 17 c.d.f., l’avvocato che inserisca nella carta intestata la qualifica di “giudice onorario”; tale informazione, infatti, non ha alcuna attinenza con l’esercizio della professione di avvocato e non rientra pertanto tra le informazioni rispondenti a criteri di verità e trasparenza che è consentito dare ex articolo 17 c.d.f. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Divieto di accaparramento di clientela – Diritto di informazione – Opuscoli contenenti offerta di servizi professionali e indicazione dei relativi compensi – Diffusione capillare – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del divieto di accaparramento di clientela e esorbitante il diritto di informazione consentito, l’avvocato che spedisca capillarmente per posta e ad un pubblico indefinito degli opuscoli contenenti l’offerta di servizi professionali con specificati i relativi compensi richiesti per ciascuna attività. Se l’informazione sull’attività professionale è consentita, sono le modalità di diffusione e la specificazione aprioristica dei compensi a determinare una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente rilevante e come tale vietato. Tale divieto, peraltro, rientra nel rispetto dei doveri di corretta informazione dei consumatori come previsti dalla normativa comunitaria che rimanda alle regole professionali di ciascun paese relative all’indipendenza, alla dignità, all’onore e al segreto professionale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)