Tag: cdf (prev.) art. 17

  • Il quesito (del COA Piacenza) riguarda la possibilità, per un avvocato di realizzare un sito internet a carattere informativo (nel caso di specie sul tema della sicurezza alimentare), nel quale vengano indicati i dati e le qualifiche dell’iscritto e di un suo praticante e che offra servizi di informazione periodica agli iscritti ad un’apposita “mailing list”.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “In conformità alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e in coerenza con gli interventi apportati al codice deontologico per meglio inquadrare la fattispecie della realizzazione di siti internet da parte di professionisti iscritti, è opportuno distinguere chiaramente l’attività dell’avvocato in quanto tale da ogni altra sua personale iniziativa in quanto cultore o semplice appassionato di una determinata materia.
    Se questo secondo tipo di condotta deve essere libero e non vi è alcuna autorità del Consiglio dell’Ordine ad estendere la propria cognizione nel dominio della vita privata del professionista, deve essere però garantito che le iniziative di tipo scientifico, para-scientifico o informativo non nascondano un’elusione dei limiti alla pubblicità del professionista e, a fortiori, che non rappresentino una forma di accaparramento di clientela (artt. 17 e 19 cod. deont.).
    Ove l’iscritto dia luogo a forme di commistione tra scopi informativi o di studio e fini di promozione dell’attività forense, segnatamente accostando il nome o i recapiti dello studio legale a contenuti diversi ed eterogenei, tale contegno può verosimilmente rappresentare violazione dei doveri deontologici, e dunque essere passibile di azione disciplinare.
    Nel caso proposto il professionista dovrà optare chiaramente tra la propria veste di avvocato (realizzando, nel qual caso, un sito a carattere chiaramente illustrativo dell’attività dello studio legale) e quella di cultore della materia della sicurezza alimentare. Se intende interessarsi di tale secondo profilo, tuttavia, potrà elencare i propri titoli accademici o professionali ma dovrà rigorosamente omettere ogni informazione che possa rinviare all’esistenza o all’attività dello studio legale, tanto all’interno delle pagine del sito quanto nelle eventuali comunicazioni elettroniche con gli utenti del sito stesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 35

  • Il quesito (del COA di Torino) concerne la possibilità, per un avvocato incaricato della docenza a contratto di materie giuridiche presso un’università, di premettere la qualifica di “professore” e, nell’ipotesi affermativa, il diritto di utilizzare il titolo solo per la durata dell’incarico od anche oltre.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Al riguardo va premesso che il titolo di professore universitario suppone l’inquadramento dell’interessato nei ruoli dei professori di università conseguibile solo dopo il superamento delle prove concorsuali previste dalla legge.
    Va soggiunto che ai sensi dell’art. 17, 1° comma del vigente codice deontologico è consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità (1° comma).
    Ciò posto, il cd. professore a contratto non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d’opera intellettuale nel quale quest’ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l’interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l’anno), senza che esse siano conseguenza dell’inserimento in ruolo.
    Una dicitura che non accompagnasse all’ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l’assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Da ciò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d’ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz’altra limitazione, stia a significare che l’interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo.
    D’altra parte, traducendosi l’espletamento delle funzioni collegate al contratto in un’attività didattica, ai sensi dell’art. 17, 2° comma, punto II, lett. a) del cit. codice deontologico (che consente espressamente l’indicazione, tra gli altri, dei dati relativi all’attività didattica) deve ritenersi la correttezza ed ammissibilità di un’informazione che, attraverso l’indicazione del titolo di professore, dia conto dell’esercizio in atto di attività didattica.
    Dovendosi, pertanto, contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all’attività didattica svolta con i principi di verità e correttezza, ne segue che l’avvocato interessato dovrà, a misura che intenda esporre il titolo di professore, aggiungere, subito dopo, la dicitura a contratto con indicata la materia insegnata e l’Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del predetto contratto e non oltre.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 20

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo

    Il COA di Rovigo chiede di sapere:
    – se sia legittimo il comportamento dell’avvocato che, dichiarando di essersi conformato all’art. 17 c.d. nell’avere individuato i destinatari di un proprio opuscolo informativo, pur tuttavia non fornisca alcuna indicazione in merito;
    – se sia legittima la richiesta di conoscere i nomi dei colleghi che hanno segnalato il contegno del collega;
    – quale siano i criteri consentiti dall’art. 17 cit. per individuare possibili destinatari di opuscoli informativi.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il comportamento del collega che non risponda alle richieste precise e specifiche del Consiglio dell’ordine è censurabile ai sensi dell’art. 24 c.d. Non è legittima la richiesta di conoscere i nominativi dei colleghi che rendono segnalazioni agli ordini. L’art. 17 c.d. non prende in considerazione i destinatari degli opuscoli informativi, limitandosi a regolarne il contenuto; la Commissione non ritiene possano esservi limiti in ordine ai destinatari se l’informazione è resa secondo correttezza e verità, nel rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 152

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera) concerne la supposta violazione dell’art. 17 cd, in relazione a taluni articoli pubblicati da organi di stampa.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – premesso che non possono essere dati pareri sui casi specifici, e che pertanto il presente parere non concerne la vicenda di cui al quesito, ma assume carattere generale, deve ritenersi sussistere il divieto di divulgazione di qualsiasi notizia, a mezzo stampa, che esorbiti dalla mera informazione di notizie rientranti nell’esercizio del diritto di cronaca da parte della stampa. Comunque si segnala che, in materia di pubblicità informativa, sono in via di elaborazione da parte del Consiglio nazionale, sentiti gli Ordini locali, una serie di precisazioni esplicative del principio di cui all’art. 17 cd.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 85

  • Il quesito (dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la regolarità e la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del codice deontologico di un sito internet di uno studio legale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di non potersi esprimere sul caso specifico di cui alla richiesta di parere, giacché la questione potrebbe costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare. La Commissione rileva altresì che non risulta a priori preclusa all’avvocato l’apertura di un sito internet, purché si rimanga nei limiti della cd. “pubblicità informativa”; osserva inoltre che la Commissione deontologica del Consiglio nazionale forense sta in queste settimane predisponendo una proposta di modifica del vigente codice deontologico forense, proprio allo scopo di offrire criteri e parametri più precisi idonei a regolamentare fattispecie come quella di cui al quesito in oggetto.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 52

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Attività pubblicistica – Stampa periodica – Rubrica di quesiti professionali – Autorizzazione C.O.A. – Indicazione recapito personale di posta elettronica – Illecito disciplinare – Esclusione

    In tema di accaparramento di clientela, l’attività pubblicistica, che certamente deve ritenersi idonea a far conseguire nomea e quindi clienti, non può più dirsi illecita allorquando sia autorizzata dal Consiglio di appartenenza ed esercitata nei termini stabiliti dall’autorizzazione
    Non si rende colpevole di illecito accaparramento di clientela il professionista che, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine a rispondere ai lettori di un periodico nel contesto di una rubrica mediante pareri giuridici a titolo gratuito, non si limiti ad indicare il proprio nome e cognome, ma riporti un proprio recapito di posta elettronica con espresso invito ai lettori ad ivi far pervenire le loro domande, atteso che, nella specie, l’indicazione dell’indirizzo e-mail risponde ad una reale esigenza e che il suo carattere personale, inserendosi in un contesto provinciale in cui il tenutario della rubrica è noto ed in ogni caso facilmente raggiungibile, nulla aggiunge alla lecita idoneità della rubrica ad incrementare fama e lucri del ricorrente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 febbraio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LANZARA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 158

  • Il quesito (del COA di Milano) riguarda l’attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, prevista dall’art. 4 comma 1, lettera e) del Regolamento per la formazione professionale continua 13 luglio 2007. Si chiede, in particolare, se per l’intervento in tali attività formative possa essere richiesta una quota di partecipazione e se la loro organizzazione e gestione di tali attività possa essere affidata ad Enti e Società esterne.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La richiamata disposizione del Regolamento sulla formazione dev’essere opportunamente collegata col canone I dell’art. 17 del codice deontologico vigente che consente “a fini non lucrativi l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati”.
    Va anche tenuta presente la raccomandazione, più volte ribadita, per l’estensione della tendenziale gratuità della formazione, prevista dall’art. 7 comma 3 del Regolamento, all’intero sistema forense, comprensivo delle Associazioni e dell’attività interna agli Studi professionali.
    In considerazione di quanto sopra non può dunque essere esclusa a priori la possibilità che le attività siano svolte con organizzazione e gestione esterna a pagamento e che la partecipazione possa essere subordinata al versamento di una quota. Il limite deontologico e regolamentare è evidentemente rappresentato dal mero recupero della spesa e dall’assenza di qualsiasi margine ed avanzo che potrebbe, in effetti, tramutare la lecita attività in una di carattere commerciale, incoerente ed incompatibile con quella professionale.
    Resta ferma la particolare attenzione da rivolgere all’attività formativa interna “il cui monitoraggio e valutazione appaiono particolarmente problematici in considerazione anche delle modalità private del suo svolgimento” (così la relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione professionale continua).
    Proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività formativa svolta in un ambiente chiuso e controllato dallo stesso studio cui appartengono gli uditori, è necessario garantire con rigore la trasparenza degli eventi medesimi.
    Ne consegue, affinché non siano elusi gli obiettivi e le garanzie di cui al citato regolamento sulla formazione, che lo studio organizzatore ai fini dell’accredito debba, da un lato, consentire l’accesso agli esterni a fronte di quote di partecipazione giustificate e proporzionate alla tipologia ed alla qualità dell’attività, dall’altro lato, offrire all’Ordine accreditante tutte le informazioni e gli assensi necessarî allo svolgimento di adeguati controlli da parte dello stesso, anche a campione, nelle ore e nei luoghi indicati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 35

  • Il quesito (del COA di Lucca) riguarda la liceità deontologica di prestazioni svolte presso sedi di una associazione con carattere di gratuità relativamente al primo consulto legale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il richiamato parere 3 ottobre 2001 appare ancora attuale sia nella prospettazione della problematicità di risposte generali sia nel richiamo del limite all’attività dell’avvocato costituito dal divieto di accaparramento della clientela.
    Tale concetto mantiene un disvalore anche attuale, pure se adeguato all’evoluzione della sensibilità della comunità professionale e della società. L’attività di acquisizione della clientela è – di per sé – lecita, tanto più oggi, da che l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme hanno posto in evidenza (per quanto non assorbente, non preminente e tanto meno caratterizzante) l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale.
    Il disvalore deontologico continua a risiedere negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela che non devono essere, per l’appunto, alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”.
    L’articolo 19 del codice deontologico, dunque, vieta che per l’acquisizione di rapporti di clientela il professionista ricorra a mezzi illeciti e cioè assunti in violazione delle norme, sia di quelle dell’ordinamento generale sia di quelle disciplinari settoriali che delineano il corretto comportamento del professionista.
    Va ricordato che i canoni II e III di tale disposizione, introdotti nell’art.17 del codice deontologico il 27 gennaio 2006 e trasferiti all’art. 19 per ragioni sistematiche con la modificazione approvata il 14 dicembre 2006, sostanzialmente vietano l’offerta di prestazioni professionali, sia pubblica ed in incertam personam, sia privata.
    Quanto all’evenienza di una prima consulenza gratuita, va preso atto della libertà per l’avvocato di stabilire il livello dei compensi, come consentito dalla legge e deontologicamente lecito nei limiti della proporzione con l’attività prestata.
    In concreto la Commissione può dunque offrire soltanto indici in base ai quali potranno, caso per caso, essere confrontate le condotte rilevate in fatto. Tra questi una verifica dell’inequivocità e dell’ambito dell’offerta, in particolare tesa a chiarire se si tratti della proposta di gratuità per una consulenza organica e completa ovvero di un primo generico inquadramento del problema, non oneroso per prassi diffusa e dunque messaggio potenzialmente decettivo e suggestivo; ovvero la presenza delle altre segnalazioni informative previste dall’art. 17. Potrà inoltre essere opportunamente soppesato ogni altro elemento della fattispecie concreta in grado d’illustrare la finalità che, con l’offerta di gratuità, si propone l’iscritto”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 33

  • L’ordine di Bergamo chiede parere circa la possibilità, per un iscritto all’albo degli avvocati, di inserire il proprio recapito, nell’ambito di un elenco telefonico per categorie, non solo nella parte dedicata al comune ove lo studio legale si trova, ma anche nelle sezioni che si riferiscono a località limitrofe.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Come la Commissione ha già avuto modo di considerare, da ultimo con il parere 29 gennaio 2009, n. 3, in risposta ad un quesito del medesimo Ordine bergamasco, allo stato attuale della legislazione non è possibile valutare la liceità di un messaggio informativo, che un avvocato intenda diffondere, solo sulla base di un giudizio riferito al mezzo di comunicazione prescelto ovvero al carattere – predeterminato o meno – dei destinatarî del messaggio stesso. Viceversa occorre che l’Ordine circondariale, cui compete la vigilanza disciplinare sugli iscritti negli albi, consideri il contesto e l’intento della comunicazione, verificando da un lato che il fine sia realmente informativo e non meramente captatorio, dall’altro che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi della dignità della professione e della tutela del cittadino-utente.
    Si ritiene che questi principî debbano trovare un’applicazione anche nell’ipotesi sottoposta con il quesito in esame: la pubblicazione del nominativo dell’avvocato, unita agli effettivi recapiti dello studio, anche sotto la rubrica di uno o più centri della provincia in elenco, non rappresenta una pratica in sé deprecabile, in quanto non pare direttamente idonea a tradire l’affidamento del pubblico o a compromettere la genuinità dell’informazione resa.
    Tuttavia l’Ordine mantiene il compito di sorvegliare affinché le modalità che l’avvocato sceglie per la comunicazione (ad esempio grafiche, linguistiche o di contesto) non siano nel loro complesso indecorose ovvero rappresentino una forma di concorrenza sleale nei riguardi dei colleghi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 24 febbraio 2010, n. 5

  • Pubblicità attività professionale – Limiti – Accaparramento di clientela – Nozione.

    Il Codice deontologico forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale. Ne consegue che il disvalore deontologico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f., non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”. (Nella specie, il CNF ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati attraverso la sigla “A.L.T. – Assistenza legale per tutti”, posta quale insegna dello studio legale con accesso diretto alla pubblica via, e l’offerta di “prima consulenza gratuita”). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 luglio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183