Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che partecipi a una trasmissione televisiva in qualità di esperto legale; il divieto di pubblicità sancito dall’art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →, non può, infatti, comprendere la libera partecipazione del professionista alla vita sociale e non include ogni attività che comporti una certa notorietà. (Nella specie è stato assolto il professionista che per la sua competenza professionale aveva partecipato alla trasmissione “affari di famiglia” che si occupava di problemi familiari legati alla separazione e al divorzio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 1 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 14 maggio 2003, n. 88