La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).
Tag: cdf (prev.) art. 17 bis
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Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48
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L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina
Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente (che, in thesi, riconoscendo ictu oculi lo stato dei luoghi come “meno riservati” scegliesse comunque di affidarsi a quel professionista), giacché il relativo dovere è posto a carico dell’avvocato a tutela dell’interesse pubblico in quanto anche la riservatezza nei rapporti fra cliente e professionista garantisce lo svolgersi dell’attività di assistenza e consulenza legale nell’ottica dell’attuazione dell’ordinamento; pertanto, così come è inibito all’avvocato rivelare i nomi dei propri clienti (art. 17 CDF), non è per costui neppure possibile esporli in vetrina.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39
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I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39
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La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi
Eccede l’ambito informativo previsto dal codice deontologico, la pubblicità mediante la quale l’avvocato, al fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, offra la propria prestazione professionale evidenziandone la competitività sui prezzi. In ogni caso, la proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendosi considerare l’adeguatezza del compenso al valore e all’importanza della singola attività posta in essere.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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L’Ordine (di Ferrara) sottopone il caso di un iscritto che chiede chiarimenti sulla possibilità di offrire una sponsorizzazione ad un saggio di danza. L’attività comporterebbe la menzione dello studio legale tanto sui manifesti pubblicitari dell’evento quanto tra i ringraziamenti durante lo spettacolo.
La Commissione ritiene il quesito inammissibile in quanto riferito a fattispecie concreta riferita ad un singolo avvocato identificato, mentre i quesiti devono riferirsi – a tenore di regolamento – a situazioni generali ed astratte.
Cionondimeno si ritiene di rappresentare che nel vigente testo del codice deontologico, ed in particolare nella novellata versione degli artt. 17 e 17-bis, non sono presenti preclusioni di tipo generale circa la forma delle comunicazioni informative circa l’attività professionale. È necessario, invece, preservare la dignità ed il decoro della professione, evitando forme e modi di comunicazione che assumano riflessi deteriori nella comune percezione della figura dell’avvocato.
L’Ordine circondariale forense ha il compito di vigilare sul rispetto di tale generale principio, sia fornendo il proprio avviso su richiesta dell’interessato, sia eventualmente sanzionando le violazioni commesse.Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 1
Quesito n. 80
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L’Ordine (di Bergamo) chiede, anche al fine di assumere un contegno uniforme rispetto alla prassi di altri Consigli, se sia da considerarsi lecito il comportamento di un iscritto che invii una lettera, di contenuto informativo rispetto alla propria attività professionale, ad una serie di imprese potenziali clienti.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
«La questione, tra le più delicate che si pongono allo stato dell’attuale quadro normativo, non può risolversi solo attraverso una valutazione del mezzo che l’avvocato utilizza per dare notizie circa la propria attività.
Anche la differenza tra lettere concepite per destinatari specifici e comunicazioni uniformi inviate a più soggetti indistintamente non è, in sé e per sé, dirimente.
La questione è stata ampiamente disaminata nella recente sentenza di Questo Consiglio n. 268/2007, alle cui argomentazioni deve farsi senz’altro rinvio, proprio avendo riguardo al più ampio contesto nel quale il messaggio è collocato e, soprattutto, all’intento espresso con il messaggio informativo.
Per giudicare della coerenza di una comunicazione con il codice deontologico sarà, pertanto necessaria una sua puntuale valutazione alla stregua degli artt. 17 e 17-bis dello stesso, norme oggetto di innovazione rispetto al passato ad opera delle delibere C.N.F. 27 gennaio 2006, 14 dicembre 2006 e 27 giugno 2008.
Pertanto bisognerà verificare che la comunicazione del professionista sia conforme, nei modi e nei contenuti, ai principi di verità e correttezza, che non sia ingannevole, elogiativa o comparativa e che non contenga nominativi di clienti. Inoltre sarà oggetto di verifica la circostanza che l’informazione, nella forma e nelle modalità, rispetti la dignità ed il decoro della professione.
Pertanto, in sintesi, il Consiglio dell’ordine circondariale dovrà prendere in esame i casi di messaggi informativi al pubblico non censurandoli per il solo fatto di essere rivolti ad una pluralità di destinatari sulla base di lettere impersonali o standard, bensì valutando che tali comunicazioni rispondano ad un intento autenticamente informativo e non captatorio e che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi alla dignità della professione e all’affidamento del pubblico».Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 3
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L’Ordine richiedente (Massa-Carrara) domanda: “se possa un avvocato che ha partecipato ad un corso di perfezionamento e specializzazione organizzato da una Università e dall’Ordine degli Avvocati del luogo, indicare nella propria carta intestata la specializzazione così conseguita con la semplice dicitura «specializzato in…» ai sensi dell’art. 17 e 17-bis cod. deont.”.
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“L’art. 17-bis del codice deontologico dà all’avvocato la possibilità di indicare “i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari”.
Deve quindi trattarsi di diplomi in senso stretto (che quindi presuppongono, tra l’altro, un esame finale), ai quali non sembra equiparabile un semplice corso di approfondimento, ancorché esso sia atecnicamente denominato con l’uso della parola “specializzazione”.
Se l’iscritto ha ottenuto il diploma nel senso sopra indicato, potrà definirsi specializzato, e dovrà indicare anche l’università che gli ha rilasciato il diploma.
In caso contrario, il riferimento alla specializzazione non è consentito nella carta intestata, ma può solo essere inserito, nell’eventuale curriculum, il riferimento al corso frequentato.
Nel diverso caso della nozione di “materia prevalente” è consentita la menzione nella carta intestata, purché però vi sia un effettivo esercizio in via prevalente della professione nel settore indicato, da confermare anche attraverso la formazione continua nel medesimo settore, ai senti del Regolamento del C.N.F. del 13 luglio 2007.”Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 9 luglio 2008, n. 31
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Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la possibilità di svolgere pubblicità informativa (riguardante l’organizzazione dello studio, i servizi offerti, le materie trattate ed i prezzi di singole prestazioni) attraverso apposita stabile organizzazione, interna od esterna allo studio professionale, e la sua compatibilità con gli articoli 17 (informazioni sull’attività professionale), 17-bis (modalità d’informazione) e 19 (divieto di accaparramento di clientela) del codice deontologico.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“A seguito della revisione del codice deontologico forense varata il 14 dicembre 2006 in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’avvocato può dare informazione sulla propria attività professionale, con contenuto conforme a verità e correttezza e secondo forme e modalità che rispettino la dignità e il decoro della professione. Permane il divieto di ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
Nella nuova formulazione degli artt. 17 e 17-bis del codice è scomparso il riferimento che la precedente regola comportamentale faceva a mezzi esclusivamente consentiti ed i valori della dignità e del decoro professionale diventano così il test di liceità della pubblicità informativa.
Nei limiti delineati, l’esistenza di una specifica funzione informativa stabilmente strutturata all’interno od all’esterno dello studio professionale di per sé non viola la norma deontologica, a condizione che il contenuto dell’informazione comprenda le indicazioni obbligatorie (art. 17-bis, comma 1) senza eccedere rispetto alle facoltative (art. 17-bis, comma 2) e sempre che le modalità di esercizio di tale attività non risultino in concreto contrastanti con la dignità ed il decoro professionali.
Ove l’attività della struttura dedicata dovesse poi trascendere la sfera dell’informazione per proporsi l’assunzione di rapporti clientelari potrebbe nel concreto risultare violato l’art. 19 del codice deontologico sia sotto il profilo dell’intermediazione sia per modalità (non altrimenti tipizzate dalla regola) che eventualmente fossero rilevate non conformi alla correttezza ed al decoro professionali”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 65