Tag: cdf (prev.) art. 17 bis

  • Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo

    In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 248.

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale

    La pubblicità informativa è consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, sicché può essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 02.03.2012, n. 34.

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite

    L’offerta di prestazioni professionali (nella specie, attraverso un volantino), senza adeguati requisiti informativi e comunque a costi molto bassi o, addirittura, a titolo gratuito appare suggestiva e attrattiva della clientela in maniera incompatibile con la dignità e il decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 101.

  • I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    L’introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come Bersani non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplicativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in modi non conformi alla correttezza e al decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 39/2012.

  • Illecita la pubblicità informativa attuata con modalità offensive del decoro e della dignità della professione

    In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente – ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → – ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, “in parte qua”, sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna “A.L.T. – assistenza legale per tutti – prima consulenza gratuita”). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

  • Le informazioni sull’esercizio professionale

    A seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo →, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di occuparsi di una “materia delicatissima e complessa che esige grande esperienza e competenza, particolare intuito, lucidità e serenità di giudizio, capacità di strategie, abilità tattiche”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

  • Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo

    In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121