Tag: cdf (prev.) art. 17 bis

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di riserbo, dignità e decoro professionale – Procacciamento di clientela – Stampato contenente offerta di servizi professionali di ogni genere con l’ausilio di avvocati di fama nazionale – Illecito deontologico – Censura

    Il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’Avvocatura italiana, che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio, (Nella fattispecie il responsabile aveva predisposto e diffuso uno stampato di tenore autoelogiativo e con chiaro fine pubblicitario, contenente l’offerta di servizi professionali di ogni genere e per ogni settore, con l’ausilio di professionisti «di fama nazionale». Il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 30 aprile 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 23 aprile 1991, n. 56

  • Avvocato – Norme deontologiche – Informazione sull’attività professionale – Limiti – Captazione di clientela – Predeterminazione dei costi – Proporzionalità e adeguatezza – Fattispecie

    Configura impropria attività di captazione della clientela, come tale disciplinarmente rilevante, il messaggio pubblicitario il cui contenuto si presenti equivoco, suggestivo ed eccedente il carattere informativo consentito. (Nel caso di specie, le espressioni “L’angolo dei diritti” e “negozio”, utilizzate nel messaggio pubblicitario, sono state ritenute di natura prettamente commerciale, in quanto volte a persuadere il possibile cliente attraverso un motto pieno di capacità evocativa emozionale, eccedendo in tal modo l’ambito informativo razionale previsto dalla norma deontologica).
    Ancorché il Codice deontologico forense, lungi dal consentire una pubblicità indiscriminata, permetta la diffusione di specifiche informazioni sull’attività professionale al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo, tuttavia la peculiarità e la specificità della professione forense giustificano, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione, ed una tale verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale,
    La proposta commerciale che offra servizi professionali a costi predeterminati molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza con i minimi tariffari, dovendo piuttosto considerarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata in quanto proporzionato all’attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 15 dicembre 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione del 7 luglio 2011, n. 93

  • Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Limiti – Doveri dignità e decoro – Fattispecie

    L’art. 2 del d.l. 223/06, convertito in l. n. 248/06, abrogando le disposizioni che non consentivano la cd. pubblicità informativa delle attività professionali, non ha affatto abrogato l’art. 38 c. 1, r.d.l. n. 1578/33, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale. Dovendosi pertanto interpretare alla luce di tale disposizione le norme di cui agli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico, la pubblicità informativa deve essere consentita entro i limiti fissati dal c.d.f. e comunque svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro professionale. Viola le suddette prescrizioni la pubblicità mediante la quale il professionista, al fine esclusivo di condizionare la scelta da parte di potenziali clienti e senza adeguati requisiti informativi, offra ad essi consulenze medico-legali e prestazioni gratuite in caso di soccombenza, con rinuncia ad anticipi e prospettazione di vantaggi, integrando un tale messaggio una forma di attrazione di clientela operata con mezzi suggestivi e propri di una competitività sui prezzi incompatibili con la dignità e il decoro che debbono caratterizzare ogni pubblica manifestazione dell’avvocato e, soprattutto, quelle manifestazioni dirette ad una potenziale clientela, come tale sanzionabile in relazione al principio enunciato dal citato art. 38 l.p. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 7 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione del 21 aprile 2011, n. 56

  • Si chiede (quesito del COA di Verona) se nell’ambito dell’informazione professionale di cui agli artt. 17 e 17-bis c.d.f., sia consentita l’indicazione della qualifica di Mediatore professionista e con quali modalità e/o limitazioni.

    Va premesso che non pare corretta l’espressione Mediatore – Professionista evocando il secondo termine la figura di esercente esclusivo a titolo professionale e attività di mediatore.

    E’ da rilevare esemplificatamente che gli artt. 4 e 6 del regolamento del D.M. 180/210 fanno riferimento a mediatori in possesso di requisiti di qualificazione, di specifica formazione e di onorabilità che, in quanto tali, possono essere iscritti nell’elenco di mediatori presso gli organismi di mediazione.
    La funzione di mediatore presuppone un’adeguata competenza che a norma del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 6/7/2011 N. 145 che all’art. 3 prevede “l’assegnazione di affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea universitaria posseduta” ed all’art. 4 “il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”
    L’art. 55 bis del c.d.f., recentemente introdotto, prevede al comma I che “l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza”
    In tale contesto non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti che richiedono per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori il possesso anche di una specifica competenza e di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso appositi enti.
    Nell’ambito dell’informazione sull’attività professionale di cui agli artt. 17 e 17 bis c.d. pare consentita l’indicazione di funzioni (che presuppongono una particolare attività di formazione) che hanno attinenza con l’esercizio della professione forense e non le sono, comunque, estranee.
    L’indicazione, ad esempio, sulla carta intestata della qualifica di mediatore abilitato non è fuorviante attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo.
    Si tratta, in buona sostanza, di informazione su un settore di esercizio di attività prevalente che attiene anche alla professione dell’avvocato ed aggiunge un quid pluris lecito alla sua immagine, rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione.
    Conclusivamente l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore abilitato non pare, di per sé, confliggere con gli art. 17 e 17 bis c.d.f.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 88

  • Il COA di Verona chiede di conoscere se nell’ipotesi di violazione degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico, commessa da un avvocato mediante l’uso del proprio sito internet, il procedimento disciplinare debba essere aperto dal Consiglio dell’Ordine al quale appartiene il professionista, oppure possa essere indifferentemente avviato da qualsiasi altro Consiglio venuto a conoscenza del fatto, stante la sua diffusione attraverso la rete telematica, che è priva di confini territoriali.

    Ai sensi dell’art. 38, c. 2, l.p.f, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri.

    Siffatta competenza concorre tuttavia paritariamente con il c.d. foro del “locus commissi delicti”.
    La competenza è determinata, nell’ipotesi di conflitto tra detti due Fori, dal criterio della prevenzione.
    Nel caso in esame può affermarsi che è competente all’avvio del procedimento disciplinare il Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’albo nel quale è iscritto il professionista che ha commesso l’illecito disciplinare mediante l’uso del proprio sito internet.
    La particolarità della fattispecie richiede tuttavia qualche ulteriore precisazione, potendosi ipotizzare – proprio per l’uso dello strumento telematico – una molteplicità di luoghi di commissione della violazione, con conseguente possibilità dell’apertura di una pluralità di procedimenti disciplinari, uno per ogni luogo raggiunto o raggiungibile dal messaggio pubblicitario, fermo restando che il conflitto va risolto, in tal caso, secondo il richiamato principio della prevenzione.
    Deve pertanto concludersi, in applicazione di detto principio, nel senso che, nell’ipotesi di messaggi pubblicitari deontologicamente rilevanti, diffusi da un avvocato via internet la competenza spetti sia al Consiglio dell’Ordine al cui Albo l’avvocato è iscritto sia al Consiglio e/o ai Consigli nel cui territorio il messaggio pubblicitario è stato diffuso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 61

  • Il quesito (del COA di Verona) riguarda la legittimità o meno, in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, della frequentazione da parte di un Avvocato di social network (Facebook o Twitter) o community di video on line come Youtube, fornendo su tali reti informazioni della propria attività professionale.

    La questione posta dall’Ordine attiene alla necessità di applicare le regole sulle informazioni professionali, dettate dagli artt. 17 e 17-bis c.d.f., al settore delle comunicazioni elettroniche e della rete internet in particolare.

    Questa Commissione ha da tempo indicato come internet sia uno strumento senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri (v. già parere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forlì-Cesena). Peraltro, quando un avvocato cura e pubblica un sito internet, va precisato se si tratti di un sito di natura scientifica o culturale, o piuttosto lo stesso sia riferibile direttamente allo studio legale. Allo stesso modo, va evitata ogni informazione che risulti fuorviante, o decettiva, in merito alla natura o alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali offerte, o altrimenti descritte. In questo senso, giova richiamare il parere con cui si è stigmatizzato il contegno di colui che introduca elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale, ad esempio tramite l’inserimento nel sito di contenuti culturali od informativi pubblicati a titolo gratuito, senza enunciare chiaramente la propria qualità di legale (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 35). In altri termini, all’avvocato è evidentemente garantita sulla rete la più piena libertà di espressione e comunicazione, con l’eccezione di contegni che portino ad un’elusione del principio di correttezza dell’informazione, nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità.
    Ciò posto, in linea di principio va poi osservato che il rispetto dei predetti criteri è affidato dall’art. 17 del Codice Deontologico al controllo del competente Consiglio dell’Ordine che deve anche verificarne il contenuto affinché l’informazione sia conforme a verità e correttezza, non potendo altresì avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
    L’informazione deve poi rispettare la dignità e il decoro della professione e non deve mai assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.
    Al riguardo, l’art. 17 bis del Codice Deontologico prevede una serie di adempimenti per l’avvocato che intenda dare informazioni sulla propria attività professionale (denominazione dello studio, Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto, la sede di esercizio con i relativi recapiti, gli eventuali titoli riconosciuti, ecc.) e prevede altresì che l’avvocato possa “utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale Associato o alla Società di Avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espressa”.
    In altri termini, pur nella libertà di informativa sulla propria attività professionale, le modalità e i contenuti della stessa devono essere aderenti a ben precisi requisiti deontologici, il cui rispetto, come già sopra si è osservato, è affidato al controllo del Consiglio dell’Ordine competente.
    Nel caso di specie, l’utilizzo di un social network come Facebook e Twitter, in cui il primo accesso è del tutto libero e che contemporaneamente dà la possibilità di consentire l’ulteriore accesso ai propri dati esclusivamente a discrezione del titolare del profilo, impedisce da un lato la conoscenza al COA della frequentazione da parte dell’avvocato, e dall’altra parte una possibilità di accedere al profilo in maniera non “filtrata” dallo stesso avvocato.
    D’altro canto, sarebbe impensabile che i Consigli dell’Ordine, soprattutto per quelli con elevatissimo numero di iscritti, in decine di migliaia, potessero effettuare continuamente controlli a tappeto per verificare se un iscritto, nell’utilizzo di social network – (nel caso di Youtube l’accesso è totalmente libero e privo di qualsiasi forma di iscrizione) – nel fornire informazioni sulla propria attività, si attenga a quei principi deontologici sopra richiamati.
    Anche perché, nel caso di Facebook e Twitter, potendo il titolare del profilo consentire l’accesso solo a persone di proprio gradimento (cd. “contatti” o “amicizie”), l’Ordine potrebbe non essere in grado di consultare le pagine sulle quali siano pubblicate informazioni che in qualche modo riguardino l’attività forense del soggetto iscritto al sito.
    Al contrario, non può dubitarsi che la pubblicazione di messaggi, informazioni o altri contenuti su pagine di tali networks che siano visibili a chiunque si connetta ad internet sia oggetto di verifica e vada trattata e giudicata alla stessa stregua di ogni altro sito web, anche curato direttamente dall’interessato.
    Un social network può essere utilizzato tanto per messaggi a carattere strettamente personale (e quindi insindacabili anche ove contengano riferimenti alla professione), quanto per informative volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del “nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e vigilanza deontologiche). Ciò che va distinto a fini deontologici non è quindi il mezzo in sé e per sé, bensì l’uso che ne viene fatto e la cerchia di destinatari che, volontariamente o meno, vengano a contatto con l’utente titolare del profilo personale online.
    Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al Consiglio di appartenenza, come prescritto dal già citato art. 17-bis c.d.f. Ne consegue che, in mancanza di tale adempimento e valutate le circostanze concrete del caso, egli potrà essere sanzionato disciplinarmente dal Consiglio di appartenenza. Quest’ultimo sarà necessariamente chiamato, nell’esame di fattispecie di utilizzo di reti sociali, a valutare nella fattispecie concreta quegli elementi che ne siano tipici (come ad es. accessibilità del profilo, decoro della pagina personale, contatti palesemente volti all’acquisizione di clientela, sfruttamento della visibilità connessa al mezzo, etc.).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 27 aprile 2011, n. 49

  • Il quesito (del COA di Sulmona) riguarda la legittimità o meno, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dell’utilizzo da parte di uno studio legale di un indirizzo internet del tipo “www.avvocati[città].it” o “www.avvocati[regione].it”.

    La questione posta dall’Ordine attiene alla necessità di applicare le regole sulle informazioni professionali, dettate dagli artt. 17 e 17-bis c.d.f., al settore delle comunicazioni elettroniche e della rete internet in particolare.

    Questa Commissione ha da tempo indicato come internet sia uno strumento senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri (v. già parere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forlì-Cesena). Peraltro, quando un avvocato cura e pubblica un sito internet, va precisato se si tratti di un sito di natura scientifica o culturale, o piuttosto lo stesso dia riferibile direttamente allo studio legale. Allo stesso modo, va evitata ogni informazione che risulti fuorviante, o decettiva, in merito alla natura o alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali offerte, o altrimenti descritte. In questo senso, giova richiamare il parere con cui si è stigmatizzato il contegno di colui che introduca elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale, ad esempio tramite l’inserimento nel sito di contenuti culturali od informativi pubblicati a titolo gratuito, senza enunciare chiaramente la propria qualità di legale (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 35). In altri termini, all’avvocato è evidentemente garantita sulla rete la più piena libertà di espressione e comunicazione, con l’eccezione di contegni che portino ad una commistione tra la qualità di avvocato ed altre attività, dando luogo, così, ad un’elusione del principio di correttezza dell’informazione, nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità.
    Sulla base di quanto precede, vi è motivo di ritenere che l’utilizzo di un dominio del tipo “www.avvocati[città].it” oppure “www.avvocati[regione].it”, ometta di identificare il titolare dello studio legale curatore del sito medesimo senza alcuna apprezzabile motivazione. L’indicazione del cognome, o di altro elemento identificativo della persona o dello studio, rappresenterebbe invece una corretta informazione dell’utente fin dal primo momento, ossia da quando il frequentatore della rete decide di fare ingresso in quel sito. Il riferimento alla comunità locale degli avvocati, che pure sussiste in ciascuno dei richiami alla città o alla Regione, è equivoco, perché l’espressione “avvocati” seguita dal nome della città non può che logicamente riferirsi all’intera collettività e non ad un singolo studio legale. Utilizzare, pertanto, diciture quali quelle di cui al presente quesito può ingenerare nel pubblico il falso affidamento circa il fatto che, a quel determinato indirizzo, possano essere reperiti tutti gli avvocati della Città o della Regione, o, addirittura, quelli migliori, oppure quelli che, diversamente da altri, avrebbero titolo per fregiarsi di una sorta di capacità rappresentativa dell’intera comunità locale degli avvocati. Appare, pertanto, non conforme a criteri di trasparenza e veridicità l’utilizzo di domini del tipo “www.avvocati[città].it” oppure “www.avvocati[regione].it”, quando gli stessi rimandino solo ad uno o più iscritti nell’albo”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 14 gennaio 2011, n. 10

  • Art. 17 bis – Modalità dell’informazione.

    L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
    •) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
    •) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
    •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
    •) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
    Può indicare:
    •) i titoli accademici;
    •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
    •) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
    •) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali
    materie di attività prevalente;
    •) le lingue conosciute;
    •) il logo dello studio;
    •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
    •) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare
    menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
    dallo Stato;
    L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
    Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
    Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.