Tag: cdf (prev.) art. 17 bis

  • L’ordine aostano si interroga circa la liceità deontologica di un volantino, distribuito da un avvocato, che proponga consulenza gratuita all’interno di un gazebo ubicato in pubblica piazza a favore dei consumatori allo scopo di renderli edotti circa i loro diritti.

    “I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti teoricamente in sé non vietati.

    Non vi sono, infatti, limiti espressi alla sede nella quale l’avvocato può rendere consulenza e le brochures informative sono oggi espressamente consentite.

    I limiti concreti alle suddette attività, comunque, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico, ove si fa riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

    Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

    La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

    Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente ammissibili sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 60

  • Il quesito (del COA di Biella) rappresenta il caso di alcuni avvocati che hanno aperto una sede di lavoro secondaria ed ulteriore rispetto ai rispettivi studî, configurata come un negozio al piano strada e dotata di sistemi di informazione all’esterno in tema di attualità giuridica. All’interno dei locali viene fornita consulenza giuridica orale, attività oggetto di promozione pubblicitaria attraverso un sito internet e la realizzazione di una brochure illustrativa. Si chiede al Consiglio nazionale se l’attività e la sua pubblicizzazione anche attraverso la stampa locale siano compatibili con le norme deontologiche, anche alla luce delle loro recenti modifiche.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti tutti teoricamente consentiti.
    È infatti permessa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine, l’apertura di una sede secondaria dello studio, così come è consentito prestare consulenza predeterminando il compenso; sono anche consentite l’apertura del sito web e la distribuzione di una brochure informativa.

    I limiti concreti alle suddette attività, che teoricamente sono consentite, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico che fanno riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

    Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

    La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

    Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente corretti sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 46

  • Il richiedente, un singolo iscritto, chiede delucidazioni circa la pubblicità informativa degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, in contrasto con il regolamento istitutivo della Commissione e con la prassi costante. Pertanto il quesito andrà sottoposto al Consiglio dell’Ordine competente, il quale, ove intendesse raccogliere l’avviso del Consiglio nazionale ai fini di una uniforme interpretazione, provvederà a sottoporre la questione in forma astratta e senza riferimenti nominativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 11

  • Il quesito (del COA di Lucca) riguarda la possibilità di pubblicizzare la propria specifica attività con la dizione “opera nel settore del diritto civile con particolare riferimento al diritto del consumatore, alle problematiche legate al rapporto con gli istituti di credito e alle esecuzioni (recupero crediti)”. Il Consiglio rimettente chiede se la dizione sia ammissibile con riferimento alle prescrizioni del codice deontologico.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “L’informativa ipotizzata dall’avvocato è conforme al dettato dell’art. 17-bis del codice deontologico. Non rileva, invero, il fatto che sia genericamente rivolta ad una particolare categoria di utenti, perché, anzi, ciò è consequenziale alla scelta di informare circa la preferenza di esercitare la professione nell’indicato settore. Non potrebbe parlarsi invece di “specializzazione”, in quanto qualifica, questa, non riconosciuta dalla normativa sulla professione forense, con la sola eccezione dei “diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari” (art. 17-bis, comma 1, quinto punto, cod. deont.), ma dal tenore del quesito proposto non pare che l’interessato abbia speso la qualifica di “specialista”, o abbia comunque inteso fare riferimento a qualche forma di specializzazione”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2006, n. 73

  • Il quesito (del COA Piacenza) riguarda la possibilità, per un avvocato di realizzare un sito internet a carattere informativo (nel caso di specie sul tema della sicurezza alimentare), nel quale vengano indicati i dati e le qualifiche dell’iscritto e di un suo praticante e che offra servizi di informazione periodica agli iscritti ad un’apposita “mailing list”.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “In conformità alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e in coerenza con gli interventi apportati al codice deontologico per meglio inquadrare la fattispecie della realizzazione di siti internet da parte di professionisti iscritti, è opportuno distinguere chiaramente l’attività dell’avvocato in quanto tale da ogni altra sua personale iniziativa in quanto cultore o semplice appassionato di una determinata materia.
    Se questo secondo tipo di condotta deve essere libero e non vi è alcuna autorità del Consiglio dell’Ordine ad estendere la propria cognizione nel dominio della vita privata del professionista, deve essere però garantito che le iniziative di tipo scientifico, para-scientifico o informativo non nascondano un’elusione dei limiti alla pubblicità del professionista e, a fortiori, che non rappresentino una forma di accaparramento di clientela (artt. 17 e 19 cod. deont.).
    Ove l’iscritto dia luogo a forme di commistione tra scopi informativi o di studio e fini di promozione dell’attività forense, segnatamente accostando il nome o i recapiti dello studio legale a contenuti diversi ed eterogenei, tale contegno può verosimilmente rappresentare violazione dei doveri deontologici, e dunque essere passibile di azione disciplinare.
    Nel caso proposto il professionista dovrà optare chiaramente tra la propria veste di avvocato (realizzando, nel qual caso, un sito a carattere chiaramente illustrativo dell’attività dello studio legale) e quella di cultore della materia della sicurezza alimentare. Se intende interessarsi di tale secondo profilo, tuttavia, potrà elencare i propri titoli accademici o professionali ma dovrà rigorosamente omettere ogni informazione che possa rinviare all’esistenza o all’attività dello studio legale, tanto all’interno delle pagine del sito quanto nelle eventuali comunicazioni elettroniche con gli utenti del sito stesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 35

  • Il quesito (del COA di Torino) concerne la possibilità, per un avvocato incaricato della docenza a contratto di materie giuridiche presso un’università, di premettere la qualifica di “professore” e, nell’ipotesi affermativa, il diritto di utilizzare il titolo solo per la durata dell’incarico od anche oltre.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Al riguardo va premesso che il titolo di professore universitario suppone l’inquadramento dell’interessato nei ruoli dei professori di università conseguibile solo dopo il superamento delle prove concorsuali previste dalla legge.
    Va soggiunto che ai sensi dell’art. 17, 1° comma del vigente codice deontologico è consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità (1° comma).
    Ciò posto, il cd. professore a contratto non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d’opera intellettuale nel quale quest’ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l’interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l’anno), senza che esse siano conseguenza dell’inserimento in ruolo.
    Una dicitura che non accompagnasse all’ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l’assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Da ciò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d’ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz’altra limitazione, stia a significare che l’interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo.
    D’altra parte, traducendosi l’espletamento delle funzioni collegate al contratto in un’attività didattica, ai sensi dell’art. 17, 2° comma, punto II, lett. a) del cit. codice deontologico (che consente espressamente l’indicazione, tra gli altri, dei dati relativi all’attività didattica) deve ritenersi la correttezza ed ammissibilità di un’informazione che, attraverso l’indicazione del titolo di professore, dia conto dell’esercizio in atto di attività didattica.
    Dovendosi, pertanto, contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all’attività didattica svolta con i principi di verità e correttezza, ne segue che l’avvocato interessato dovrà, a misura che intenda esporre il titolo di professore, aggiungere, subito dopo, la dicitura a contratto con indicata la materia insegnata e l’Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del predetto contratto e non oltre.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 20

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo

    Il COA di Rovigo chiede di sapere:
    – se sia legittimo il comportamento dell’avvocato che, dichiarando di essersi conformato all’art. 17 c.d. nell’avere individuato i destinatari di un proprio opuscolo informativo, pur tuttavia non fornisca alcuna indicazione in merito;
    – se sia legittima la richiesta di conoscere i nomi dei colleghi che hanno segnalato il contegno del collega;
    – quale siano i criteri consentiti dall’art. 17 cit. per individuare possibili destinatari di opuscoli informativi.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il comportamento del collega che non risponda alle richieste precise e specifiche del Consiglio dell’ordine è censurabile ai sensi dell’art. 24 c.d. Non è legittima la richiesta di conoscere i nominativi dei colleghi che rendono segnalazioni agli ordini. L’art. 17 c.d. non prende in considerazione i destinatari degli opuscoli informativi, limitandosi a regolarne il contenuto; la Commissione non ritiene possano esservi limiti in ordine ai destinatari se l’informazione è resa secondo correttezza e verità, nel rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 152

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera) concerne la supposta violazione dell’art. 17 cd, in relazione a taluni articoli pubblicati da organi di stampa.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – premesso che non possono essere dati pareri sui casi specifici, e che pertanto il presente parere non concerne la vicenda di cui al quesito, ma assume carattere generale, deve ritenersi sussistere il divieto di divulgazione di qualsiasi notizia, a mezzo stampa, che esorbiti dalla mera informazione di notizie rientranti nell’esercizio del diritto di cronaca da parte della stampa. Comunque si segnala che, in materia di pubblicità informativa, sono in via di elaborazione da parte del Consiglio nazionale, sentiti gli Ordini locali, una serie di precisazioni esplicative del principio di cui all’art. 17 cd.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 85

  • Il quesito (dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la regolarità e la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del codice deontologico di un sito internet di uno studio legale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di non potersi esprimere sul caso specifico di cui alla richiesta di parere, giacché la questione potrebbe costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare. La Commissione rileva altresì che non risulta a priori preclusa all’avvocato l’apertura di un sito internet, purché si rimanga nei limiti della cd. “pubblicità informativa”; osserva inoltre che la Commissione deontologica del Consiglio nazionale forense sta in queste settimane predisponendo una proposta di modifica del vigente codice deontologico forense, proprio allo scopo di offrire criteri e parametri più precisi idonei a regolamentare fattispecie come quella di cui al quesito in oggetto.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 52

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Attività pubblicistica – Stampa periodica – Rubrica di quesiti professionali – Autorizzazione C.O.A. – Indicazione recapito personale di posta elettronica – Illecito disciplinare – Esclusione

    In tema di accaparramento di clientela, l’attività pubblicistica, che certamente deve ritenersi idonea a far conseguire nomea e quindi clienti, non può più dirsi illecita allorquando sia autorizzata dal Consiglio di appartenenza ed esercitata nei termini stabiliti dall’autorizzazione
    Non si rende colpevole di illecito accaparramento di clientela il professionista che, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine a rispondere ai lettori di un periodico nel contesto di una rubrica mediante pareri giuridici a titolo gratuito, non si limiti ad indicare il proprio nome e cognome, ma riporti un proprio recapito di posta elettronica con espresso invito ai lettori ad ivi far pervenire le loro domande, atteso che, nella specie, l’indicazione dell’indirizzo e-mail risponde ad una reale esigenza e che il suo carattere personale, inserendosi in un contesto provinciale in cui il tenutario della rubrica è noto ed in ogni caso facilmente raggiungibile, nulla aggiunge alla lecita idoneità della rubrica ad incrementare fama e lucri del ricorrente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 febbraio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LANZARA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 158