Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità forense l’avvocato che, nella qualità di legale e in concorso con i suoi clienti, induca con artifizi e raggiri un terzo a stipulare un contratto di compravendita immobiliare nullo perchè concluso con soggetti che non erano i legittimi proprietari dell’immobile. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due) (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino 31 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 257