Tag: cdf (prev.) art. 14

  • Dovere di correttezza e lealtà – Dovere di verità – Complicità nell’esecuzione di una truffa – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità forense l’avvocato che, nella qualità di legale e in concorso con i suoi clienti, induca con artifizi e raggiri un terzo a stipulare un contratto di compravendita immobiliare nullo perchè concluso con soggetti che non erano i legittimi proprietari dell’immobile. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due) (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino 31 maggio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 257

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Rapporti con la parte assistita – Accanimento giudiziale – Illecito deontologico.

    L’avvocato che, a vantaggio del proprio cliente, ipotizzi reati a carico della controparte per fatti che sappia non veri, denunciandoli o concorrendo a denunciarli, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie l’avvocato perseguiva la controparte con denunce penali per estorsione pur essendo consapevole dei reali rapporti intercorrenti fra questa e il suo assistito. E’ stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 4 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 novembre 2000, n. 192

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di riservatezza – Dovere di verità – Diffusione di notizie apprese in ragione del mandato – Espressioni offensive nei confronti di ex-clienti – Autentica di firma non verificata – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che autentichi firme apposte non in sua presenza e che diffonda notizie apprese in ragione del mandato svolto ed usi espressioni offensive e minacciose nei confronti di ex-clienti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 2 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 2

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di verità – Inserimento nel mandato difensivo di praticante non abilitato – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che consenta ad un praticante non ancora abilitato all’esercizio del patrocinio di comparire unitamente a lui nel mandato difensivo. (Nella specie in considerazione della giovane età e dei buoni precedenti la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve dell’avvertimento). (Dichiara inammissibile ed accoglie parzialmente il ricorso proposto avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. CADDEO), sentenza del 28 luglio 1999, n. 101

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Dovere di verità – Violazione – Illecito deontologico – Sussiste.

    È censurabile disciplinarmente l’avvocato che viola il dovere di dire la verità nei rapporti e nei confronti del consiglio dell’ordine di appartenenza. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 13 aprile 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 70

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di verità e lealtà.

    È indiscutibile che un collega debba fare conto su quanto un altro avvocato affermi di avere personalmente compiuto e che – come accaduto nel caso di specie – un professionista non possa fare affermazioni contrarie al vero per ciò che riguarda i propri comportamenti, senza incorrere in una violazione censurabile sotto il profilo disciplinare. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze dell’8 luglio 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 marzo 1995, n. 30

  • Rapporti con i magistrati – Richiesta di provvedimento cautelare e omessa menzione di un precedente negativo di altra autorità – Dovere di verità – Dovere di lealtà – Insussistenza dell’infrazione.

    Il codice di procedura civile, all’art. 88, impone alle parti e ai difensori di agire «secondo lealtà e probità». In detta norma non è ricompreso l’obbligo ulteriore di dire la verità nel processo: pertanto, il difensore non è tenuto ad evidenziare l’esistenza di giurisprudenza o dottrina che contrasti con le tesi sostenute dallo stesso avvocato del ricorrente. (Nella fattispecie è stato ritenuto esente da censura il comportamento dell’avvocato che chiedendo al giudice un provvedimento urgente, inaudita altera parte, abbia taciuto sull’esistenza di una precedente ordinanza che respingeva analogo ricorso). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Prato, 16 luglio 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 8 luglio 1994, n. 64

  • Dovere di probità, dignità e decoro – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di verità – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Violazione – Sospensione dall’esercizio della professione – Mesi tre.

    Il professionista che attribuisca all’avvocato di controparte gravi scorrettezze nella conduzione della causa e che affermi di aver presentato nei confronti di tale collega varie querele ed esposti disciplinari, pur sapendo che le querele sono state già archiviate e che agli esposti non è stato dato corso; che in un giudizio di sfratto spieghi una resistenza non giustificata dall’obiettiva situazione processuale, giungendo a diffidare l’Ufficiale giudiziario procedente; che usi espressioni sconvenienti ed offensive nella redazione di un atto processuale; che dichiari l’esisten-za della concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, quando l’esecuzione provvisoria è stata negata, e tenti di valersi, con la notificazione del precetto, dell’inesistente esecutività provvisoria, viola gravemente i propri doveri di correttezza, lealtà, probità e decoro nell’esercizio della professione. È pertanto adeguata la sanzione della sospensione di mesi tre dall’esercizio della professione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 12 dicembre 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Piccini), sentenza del 4 maggio 1991, n. 83

  • Rapporti con i clienti – Dovere di verità, correttezza e diligenza – Omessa esecuzione di mandato, notizie false al cliente ed altri addebiti – Sospensione.

    Il professionista che, ricevuto ed accettato dal cliente mandato ad agire in giudizio con la fiduciaria apposizione di firme in bianco a margine di fogli uso bollo, successivamente non dia corso all’incarico, lasciando così prescrivere i diritti di credito del cliente e che, sollecitato a riferire in merito ad una causa, in realtà neppure introdotta, rassicuri il cliente fino a precisargli che la causa aveva avuto esito positivo, riferendo poi falsamente circa il buon esito delle conseguenti procedure esecutive, che abbia infine accettato d’interporre appello senza precisare al cliente che la sentenza era già passata in giudicato, viola gravemente il dovere di diligenza e scrupolosità che incombe ad ogni professionista nell’espletamento della propria attività professionale e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Roma, 7 aprile 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 19 settembre 1989, n. 124

  • Art. 14 – Dovere di verità.

    Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
    I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
    II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.