Sul rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale dell’incolpato (o del suo difensore)

Nel procedimento disciplinare, il legittimo impedimento a comparire è regolato dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012 e dall’art. 21 co. 2 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense, i quali prevedono che il procedimento disciplinare si svolga anche in assenza dell’incolpato a meno che tale assenza non sia dovuta a “legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire”. Pertanto, affinché possa ritenersi sussistente il suo legittimo impedimento a comparire in udienza per concomitante impegno professionale e quindi concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno stesso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 381 del 3 dicembre 2025

NOTA
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 282/2025 nonché CNF n. 130/2025.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 381 del 03 Dicembre 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 12 del 04 Luglio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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