Il COA di Brindisi formula quesito in materia di attività dell’avvocato dipendente di ente pubblico (nella fattispecie, un Comune), chiedendo di sapere – in particolare – se, in virtù di regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del settore affari legali del Comune, l’attribuzione al dirigente dell’Avvocatura comunale di funzioni amministrative e gestionali ulteriori rispetto all’attività di assistenza, consulenza e difesa dell’Ente, ove comportanti esercizio di potestà amministrativa autonoma o responsabilità gestionali estranee all’attività professionale forense, risulti o meno compatibile con il regime di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ai sensi degli artt. 19 e 23 della Legge 247/2012.

Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023 nonché, in giurisprudenza, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 24 settembre 2025).

Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera (quesito)

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