Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023 nonché, in giurisprudenza, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 24 settembre 2025).
Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 25 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 25 Maggio 2026– Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera (quesito)