Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.
Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Ponterio), SS.UU., ordinanza n. 7473 del 20 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 7473 del 20 Marzo 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 283 del 28 Giugno 2024
0 Comment