In tema di ricorso disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’onere di corredare il ricorso della copia della decisione disciplinare impugnata è funzionale all’individuazione dell’atto oggetto di impugnazione sin dall’instaurazione del procedimento, con la conseguenza che la mancata allegazione, pur integrando la violazione di un onere imposto dall’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, non determina di per sé, in assenza di una previsione espressa, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, occorrendo verificare se l’omissione si sia tradotta nell’effettiva impossibilità, imputabile alla condotta processuale della parte, di acquisire la conoscenza dell’atto impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza del CNF che aveva dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la copia della decisione impugnata risultasse conoscibile, per essere stata acquisita al fascicolo del procedimento disciplinare trasmesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina). (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Mogini, rel. Vincenti), ordinanza n. 5383 del 10 marzo 2026