Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi del praticante avvocato (che agisca in proprio)

Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava la delibera con la quale il COA aveva rigettato l’istanza di reiscrizione al Registro praticanti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 64 del 25 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (cancellazione amm.va)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Aprile 2025 (cancellazione amm.va)