Nell’esercizio di attività professionale all’estero, l’avvocato italiano deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l’attività (art. 3 cdfArt. 3 cdf – Attività all’estero e attività in Italia dello stranieroNell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività. In caso di contrasto fra…Leggi il testo completo →), giacché la violazione di doveri fondamentali per l’esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del locus commissi delicti (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. Alpa – rel. Picchioni, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25627 del 14 dicembre 2016
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25627 del 14 Dicembre 2016 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 24 Dicembre 2015