L’obbligo per l’avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 cdf) non può che operare nello medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei ruoli stessi, cioè che l’avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo; nulla invece la norma dice, né può dire, in relazione all’eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l’avvocato è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottarvisi (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per aver testimoniato in un procedimento penale a favore di un proprio cliente, che assisteva in un diverso procedimento, peraltro di natura civile, senza rinunciare a tale mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (censura)
0 Comment