Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 99 del 13 giugno 2022

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 133 del 17 Gennaio 2021 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27284 del 22 Ottobre 2024 (accoglie)