L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 99 del 13 giugno 2022
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 26 Settembre 2014 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Novembre 2011 (censura)