L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 5 di riposo domiciliare).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 29589 del 11 Ottobre 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 131 del 25 Giugno 2021
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