Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Autonomia – Reato – Estinzione per prescrizione del procedimento penale – Irrilevanza relativamente alla responsabilità disciplinare.

Il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l’eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell’intera classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022

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– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)