Sebbene non espressamente previsto dalla legge n. 247/2012, l’istituto della ricusazione e dell’astensione si applica al procedimento disciplinare in ossequio ad un principio di civiltà giuridica, fatto proprio dagli artt. 6-9 del Reg. CNF n. 2/2014. In particolare, i Consiglieri possono essere ricusati solo “individualmente”, ovverosia la ricusazione deve essere non solo riferita a singoli componenti ma anche avere ad oggetto specifiche e individuali ragioni, essendo inammissibile una ricusazione collettiva che tradirebbe la ratio dell’istituto, giacché l’istituto in parola può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 20 Febbraio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera