Procedimento disciplinare: l’impugnazione in Cassazione deve riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD

Ai sensi dell’art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, l’oggetto dell’impugnazione avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è in materia costituito dalla decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, sicché sono quivi inammissibili doglianze avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Infatti, le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito in Cassazione l’asserita nullità della decisione del CDD per la pretesa violazione del principio di immutabilità del giudice, poiché era variata la composizione dell’organo giudicante, senza che, tuttavia, detto motivo avesse costituito motivo di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo, comunque ritenuto infondato nel merito).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Stalla), SS.UU, ordinanza n. 1249 del 17 gennaio 2023.

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla “possibilità di allegazione probatoria (corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica certificata tra Avvocati in un giudizio di separazione), acquisita da un Avvocato, che non era costituito nel giudizio di separazione, nell’esercizio della propria funzione e delle prerogative di cui agli artt. 391 bis c.p.p. ossia quali informazioni difensive presso il collega civilista regolarmente costituito in quel giudizio, in un procedimento penale pendente nel quale ad uno degli ex coniugi vengono imputati i reati di cui agli art. 572, co. 2 e 629 c.p., costituendo la corrispondenza intercorsa tra colleghi perfezionamento e prova di un accordo”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Aprile 2022

parere

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 Aprile 2019 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Maggio 2013 (avvertimento)