Procedimento disciplinare: l’impugnazione in Cassazione deve riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD

Ai sensi dell’art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, l’oggetto dell’impugnazione avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è in materia costituito dalla decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, sicché sono quivi inammissibili doglianze avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Infatti, le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito in Cassazione l’asserita nullità della decisione del CDD per la pretesa violazione del principio di immutabilità del giudice, poiché era variata la composizione dell’organo giudicante, senza che, tuttavia, detto motivo avesse costituito motivo di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo, comunque ritenuto infondato nel merito).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Stalla), SS.UU, ordinanza n. 1249 del 17 gennaio 2023.

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parere

Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 61 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (cancellazione amm.va)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 27 Agosto 2012 (cancellazione amm.va)