Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell’istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l’esigenza di impedire un uso distorto dell’istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, per tutte, CNF n. 3/2026.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 20 Febbraio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 20 Febbraio 2025